Pubblicato il 3 dicembre 2018
LA VERIFICA DELL’USURA DEVE ESSERE CONDOTTA ANCHE PER GLI INTERESSI MORATORI
Corte di Cassazione sez. civile sentenza n. 350 del 09 gennaio 2013.
Ai fini dell’applicazione dell’art.644 del c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o comunque convenuti. L’indagine sull’usurarietà dei tassi deve essere condotta anche sulla pattuizione del tasso di mora.
Nello specifico la Ricorrente lamentava un tasso d’interesse, il moratorio, pattuito in misura superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.
La Corte di Cassazione ritenuta fondata l’eccezione mossa dalla controparte relativamente all’ usurarietà dei tassi rileva che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del c.p.:
“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”
Inoltre, la stessa Corte deduce la nullità di quelle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario:
“E’ vero, infatti, che la deduzione della nullita’ delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario e’ rilevabile anche d’ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensi’ una mera difesa, che puo’ essere avanzata anche in appello, nonche’ formulata in comparsa conclusionale, ma cio’ a condizione che “sia fondata su elementi gia’ acquisiti al giudizio”
Con tale pronuncia la Corte ritiene fondata la doglianza della parte Ricorrente, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura e rinvia d un nuovo esame per il regolamento delle spese alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.