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Pubblicato il 31 maggio 2018

L’ANATOCISMO BANCARIO – EVOLUZIONE NORMATIVA

Dal divieto sancito dall’art. 1283 c.c. al nuovo art. 120 del T.u.b. come novellato dall’art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con Legge 8 aprile 2016, n. 49

L’anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi da altri interessi resi produttivi (capitalizzati) sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale.
Il divieto di anatocismo è sancito dall’art. 1283 c.c.
In mancanza di usi contrari (*), gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
(*) deve trattarsi di usi normativi e non meramente negoziali.

Nonostante il divieto a carattere imperativo posto dall’art. 1283 c.c., le Banche hanno applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito maturate sui conti per un tempo lunghissimo. Tale situazione è perdurata fino ad una fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione e precisamente la:
Sentenza n.2374 del 16-03-1999:
«E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente – tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi – giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi.»

Il D.lgs. del 04 agosto 1999 n. 342 (c.d. «salvabanche»)

A seguito della suddetta pronuncia della Suprema Corte, la pratica anatocistica diveniva di fatto illegittima tout court, in quanto fondata su un uso negoziale e non normativo. Il legislatore allora, per evitare l’esplodere del contenzioso bancario, intervenne con una norma di urgenza, il D.lgs. n.342/99 che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1999, stabiliva all’art. 25 che:
«il CICR ha il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.»
Il CICR emanò la conseguente Delibera, in data 9 febbraio 2000
Le previsioni della Delibera CICR del 09 febbraio 2000
1. Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;
2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
3. il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto, può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
[…]
6. […]Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto.

La Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha oramai consolidato l’orientamento secondo il quale la clausola anatocistica contenuta nei contratti ante Delibera CICR 9 febbraio 2000 o per quelli, stipulati dopo ma che non rispettino i requisiti dettati dalla delibera stessa, sia sempre nulla. Tra le altre pronunce, ricordiamo:

Cassazione civile, sez. VI ordinanza del 07/05/2015 n. 9169
Con l’ordinanza citata, la cassazione evidenzia la nullità della capitalizzazione annuale dell’interesse passivo rimarcando inoltre che la nullità della clausola anatocistica può essere rilevata d’ufficio dal Giudice ex art. 1421 c.c.;

Cassazione civile, sez. I sentenza del 06/05/2015 n. 9127;
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione annuale dell’interesse in quanto il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi è da intendersi in senso assoluto (quindi anche annuale).

Anatocismo di nuovo vietato dal 1° gennaio 2014: la legge n.147 del 2013

Con il comma 629 della legge n.147 del 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, è stata introdotta una modifica al comma 2 dell’art. 120 del TUB stabilendo che:
«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che :
Nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori;
gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente

La Legge n. 147 del 2013 in pratica subordinava alla emanazione di una specifica Delibera da parte del CICR, mai però emanata, la legittimità delle clausole di capitalizzazione degli interessi. Aveva per altro una formulazione piuttosto ambigua, dal momento che disponeva che «Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori»
L’espressione «gli interessi periodicamente capitalizzati» fa pensare che una prima forma di capitalizzazione potesse in ogni caso esserci
A causa dell’assenza della Delibera CICR per l’attuazione dell’art. 120 del T.u.b. così come modificato dalla sopracitata Legge n. 147 del 2013, l’anatocismo, di fatto, era diventato del illegittimo. In tal senso si espresse il Tribunale di Milano con due successive ordinanze, rispettivamente del 03/04/2015 e del 25/03/2015

Sul divieto di anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014

Ordinanza del tribunale di Roma del 20/10/2015 , Decisione ABF nr. 7854 , 08/10/2015.
Gli orientamenti su citati, precisano che, a prescindere dall’intervento o meno del CICR, «nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata disciplinare di una norma di carattere primario che esprime la chiara intenzione del legislatore di vietare un comportamento scorretto nei confronti del debitore»;
Medesimo orientamento è riscontrabile dalla disamina delle seguenti pronunce della Corte di Cassazione

Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18: l’anatocismo rientra “dalla finestra”

Con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con legge n.49 dell’8 aprile 2016, il legislatore sembra “tornare sui sui passi” .
L’art. 17-bis del provvedimento in esame ha infatti ulteriormente novellato il comma 2 dell’art. 120 T.U.B. «Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi» , che adesso così recita:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degliinteressi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
   1) di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
   2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

E’ da notare come l’effettiva operatività della norma in commento fosse subordinata alla emanazione della apposita Delibera del CICR, poi emanata il 03 agosto dello stesso anno.

Con la Delibera CICR del 3 agosto 2016 risulta quindi definitivamente stabilito che:

  1. E’ sempre illegittima la capitalizzazione infrannuale (trimestrale, semestrale etc.) degli interessi;
  2. A “particolari condizioni”, che sono quelle di cui agli art. 3 e 4 della Delibera sopracitata, è legittima la capitalizzazione annuale degli interessi corrispettivi sugli scoperti di c/c maturati fino al 31 dicembre, che divengono in ogni caso esigibili solo al 31 marzo dell’anno successivo.

CONCLUSIONI

La recente evoluzione normativa, come appena esaminata, risulta il frutto di evidenti quanto noti tentennamenti del Legislatore affinché l’anatocismo fosse circoscritto «a certe condizioni», (sub Delibera CICR prevista dal primo comma del nuovo art. 120 T.U.B.)
Sicuramente, in quanto vietato dalla norma primaria, sarà sempre invalido l’anatocismo infrannuale (trimestrale). La conseguenza è che, almeno in teoria, l’anatocismo sugli interessi corrispettivi (sia trimestrale che annuale) è sempre illegittimo a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla effettiva entrata in vigore del D.L. 14 febbraio 2016 n.18, ovvero alla emanazione della sopracitata Delibera CICR. Resta la validità dell’applicazione degli interessi di mora oltre che sulla sorte capitale anche sugli interessi (corrispettivi) scaduti e non pagati.

Per un approfondimento operativo su come operi in concreto il nuovo meccanismo di capitalizzazione degli interessi, si veda anche il nostro articolo di approfondimento “Le nuove regole sull’anatocismo bancario”.

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