Pubblicato il 25 settembre 2017
ANATOCISMO ILLEGITTIMO – Legge N. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629
Capitalizzazione degli interessi trimestrale illegittima a partire dal primo gennaio 2014

Modifica all’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, comma 629.
629. All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».