verifichefinanziamenti.it > Home page > Normativa > Anatocismo e usura conti correnti > LE NUOVE REGOLE SULL’ANATOCISMO NEI RAPPORTI BANCARI DI CONTO CORRENTE

Pubblicato il 25 settembre 2017

Le nuove regole sull’Anatocismo nei rapporti bancari di conto corrente

Di seguito pubblichiamo il testo dell’art.17 bis del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla Legge n.49 dell’08 aprile 2016

Art. 17 bis decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
Modifica all’art. 120 del d.lgs.vo 1 settembre del 1993 n. 385, relativo alle decorrenze delle valute ed al calcolo degli interessi.
– («Art. 17-bis. modifica all’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).
1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono
produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e’ considerata sorte capitale; l’autorizzazione e’revocabile in ogni momento, purchè prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

collegamento Gazzetta Ufficiale al testo del Decreto legge n.18 del 14 febbraio 2016

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