Pubblicato il 25 settembre 2017
Le nuove regole sull’Anatocismo nei rapporti bancari di conto corrente
Di seguito pubblichiamo il testo dell’art.17 bis del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla Legge n.49 dell’08 aprile 2016

“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono
produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
collegamento Gazzetta Ufficiale al testo del Decreto legge n.18 del 14 febbraio 2016