Pubblicato il 25 settembre 2017
Le nuove regole sull’Anatocismo nei rapporti bancari di conto corrente
Di seguito pubblichiamo il testo dell’art.17 bis del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla Legge n.49 dell’08 aprile 2016

Art. 17 bis decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
Modifica all’art. 120 del d.lgs.vo 1 settembre del 1993 n. 385, relativo alle decorrenze delle valute ed al calcolo degli interessi.
– («Art. 17-bis. modifica all’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).
1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono
produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono
produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e’ considerata sorte capitale; l’autorizzazione e’revocabile in ogni momento, purchè prima che l’addebito abbia avuto luogo”.
collegamento Gazzetta Ufficiale al testo del Decreto legge n.18 del 14 febbraio 2016