Pubblicato il 28 settembre 2017
Il TAEG per le aperture di credito in conto corrente
Di seguito si illustra la formula per l’indicazione del TAEG di un’apertura di credito in conto corrente secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010

Non tutti sanno che, in recepimento della Direttiva europea 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, con il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, il legislatore ha sostituito il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario affidando alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinare i dettagli tecnici.
Sulla scorta di tale iter normativo è stato emesso, in data 09 febbraio 2011, un provvedimento, poi pubblicato nel supplemento ordinario n.40 della GU, Serie Generale n.38 del 16-2-2011, (allegato 5B), che ha definito la modalità con cui viene esplicitato il TAEG che gli Intermediari finanziari devono indicare in contratto per le aperture di credito in conto corrente attraverso la seguente formula (3.0)
dove:
- l’utilizzato è l’importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento;
- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all’utilizzato, secondo quanto specificamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- gli oneri includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l’affidamento; si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all’utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito; se la durata dell’affidamento non è nota si assume un periodo di riferimento trimestrale
(3 /12 t), altrimenti t è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni.
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Dopo la laurea, frequenta con profitto il Master universitario di II livello in “Matematica per le Applicazioni” presso il Dipartimento di matematica dell’Università di Bologna
Dottore Commercialista e Revisore legale.
Consulente tecnico materia di contenzioso bancario
E’ iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento.
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