verifichefinanziamenti.it > Home page > Normativa > CMS > REMUNERAZIONE ONNICOMPRENSIVA DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DI APERTURA DI CREDITO

Pubblicato il 28 settembre 2017

Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito

art. 6 bis
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito

1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 117 e’ inserito il seguente:
«Art. 117-bis – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non puo’ superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita’ della clausola non comporta la nullita’ del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo
e puo’ prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entita’ e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce dicui al comma 2. ».

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