Pubblicato il 27 settembre 2017
DELIBERA C.I.C.R. 4 MARZO 2003
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini della presente delibera si definiscono: a) “testo unico bancario”, il decreto legislative lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) “intermediari”, le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generate di cui all’articolo 106 del testo unico bancario; c) “tecniche di comunicazione a distanza”, le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato; d) “offerta fuori sede”, l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario.
Articolo 2 (Criteri generali)
1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
SEZIONE II PUBBLICITA’ E CONTRATTI
Articolo 3 (Operazioni e servizi)
Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell’allegato alla presente delibera. In relazione all’evoluzione dell’operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d’Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell’allegato medesimo.
Articolo 4 (Avviso)
1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato “principali norme di trasparenza”, contenente l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.
Articolo 5 (Fogli informativi)
1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela “fogli informativi” contenenti informazioni sull’intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonchè sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio. 2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli deve essere conservata dall’intermediario per cinque anni. 3. La Banca d’Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. 4. La Banca d’Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l’intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contralto.
Articolo 6 (Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)
1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all’offerta consegna al cliente l’avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.
2. Qualora l’intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.
Articolo 7 (Annunci pubblicitari)
1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l’intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.
Articolo 8 (Informazione precontrattuale)
1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
Articolo 9 (Informazione contrattuale)
1. Al contratto deve essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia
2. La Banca d’Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima.
Articolo 10 (Forma dei contratti)
1. La Banca d’Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.
Articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)
1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
5. La Banca d’Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.
Articolo 12 (comunicazioni periodiche)
1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.
Articolo 13 (Disposizioni di attuazione)
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo o del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l’UIC.
2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d’Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all’articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane spa, per le sole attività di banco posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall’art. 55 della legge lo marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.
Articolo 14 (Disposizioni transitorie)
1. E’ abrogate, ai sensi dell’articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d’Italia deve emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il l ottobre 2003.
3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia. 4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2003