Pubblicato il 11 aprile 2019
RICORSO ACCOLTO DALL’ARBITRO BANCARIO DI MILANO PER DIFFORMITA’ DEL TAEG
Arbitro bancario Finanziario- Collegio di Milano – decisione del 19 dicembre del 2018
Mancata inclusione della polizza assicurativa nella determinazione del TAEG
La mancata inclusione della polizza assicurativa nella determinazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) o indicatore sintetico di costo (ISC) che dir si voglia, determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 125 bis del TUB comma 6, che di seguito si riporta:
“6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124”
La questione prospettata dal ricorrente, concerne la legittimità o meno dell’esclusione dal calcolo del TAEG di due prestiti personali stipulati, dei costi delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento. In proposito, il Collegio di coordinamento, con le decisioni del 12 settembre 2017, nn. 10617, 10620, 10621, ha stabilito che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria – con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell’art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG
– laddove il mutuatario ne provi tale carattere, anche ricorrendo a presunzioni.
La mancata inclusione nel TAEG degli oneri relativi alle polizze assicurative, in violazione dell’art. 122 T.U.B. nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. 141/2010 ed applicabile nella specie ratione temporis, porta all’applicazione della regola di cui al comma 5 dell’art. 124, vecchio testo, a tenore del quale: “Nei casi di assenza o di nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto […]”). L’intermediario dovrà pertanto provvedere al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell’art. 124 comma 5 T.U.B., nel testo previgente prima delle modifiche di cui al d.lgs. 141/2010, e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.
Di seguito il testo della decisione dell’ABF per cui si ringrazia il Dott. Mario Bellore