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Pubblicato il 18 luglio 2019

IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA TIPICO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO

Tribunale di Massa, sent. n. 160 del 27 febbraio 2019, est. Dott. Domenico Provenzano

(Ringraziamo per la gentile segnalazione il Dott. Carmine Mario Germinara)

Il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie dotate della proprietà della scindibilità. Leggi in forza delle quali l’adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico ( in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati nel debito residuo).

Il regime di capitalizzazione composta è adottato nelle totalità di concessione dei prestiti a rimborso graduale. Una delle peculiarità di tale regime è “il principio di equivalenza assoluta tra le prestazioni finanziarie” ed in ragione della “proprietà di scindibilità”: condizione in virtù della quale in qualsiasi momento può realizzarsi l’equivalenza finanziaria tra il debito iniziale e la somma delle varie quote capitali che compongono le singole rate.

Differendo del tutto dal Regime di capitalizzazione semplice all’interno del quale la condizione di equivalenza è relativa potendo essa verificarsi in un determinato momento, in particolare al tempo finale, e non in altri  e caratterizzato dal fatto che gli interessi precedentemente maturati non generano ulteriori interessi.

L’adozione dell’uno o dell’altro regime finanziario costituisce presupposto decisivo per il calcolo della rata di ammortamento di un mutuo, per il quale la condizione di equivalenza finanziaria va necessariamente verificata al termine del rapporto

Nel regime semplice, in virtù del principio di additività che lo caratterizza, gli interessi, anche se vengono calcolati sul capitale in scadenza (con periodicità mensile, annuale o in base a diversi intervalli temporali) e contabilizzati, divengono esigibili soltanto alla scadenza del capitale finanziato e contestualmente al debito inerente a quest’ultimo, restando infruttiferi fino a quel momento

Nel regime composto, invece, per effetto del principio di scindibilità sul quale si fonda (corrispondente alla capitalizzazione periodica degli interessi), gli interessi vengono calcolati periodicamente sul montante maturato (comprensivo degli interessi in precedenza scaduti) e, al momento in cui maturano, o vengono pagati, o si fondono immediatamente con il capitale, che così lievita di periodo in periodo.

Nella letteratura scientifica in materia, l’effetto anatocistico deriva non già dalla natura dell’operazione finanziaria bensì dall’utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, in virtù della proprietà di scindibilità.

L’anatocismo è un concetto prettamente giuridico, vietato dall’art. 1283 c.c quest’ultimo consiste in un possibile effetto del regime finanziario dell’interesse composto, essendo, in buona sostanza, la regola del mutamento degli interessi in capitale

Una situazione di tal genere è in palese contrasto con la disciplina imperativa posta dall’art. 1283 c.c., a norma del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

In realtà, attraverso tale meccanismo, nel momento genetico del vincolo negoziale (quindi già all’atto della stipulazione del contratto) vengono pattuite due obbligazioni a carico dell’accipiens, quella relativa al debito principale per sorte capitale e quella, accessoria, inerente al monte interessi, che in ragione dell’adozione del regime di capitalizzazione composta risulta già comprendere l’effetto anatocistico, consistente (in virtù della formula utilizzata per la determinazione delle rate) nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe presentato applicando il regime semplice. In tal modo, la pattuizione anatocistica rimane intrinsecamente contenuta – per quanto non esplicitata (e quindi celata) nel testo contrattuale

Alla luce di tale disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, per i disposti di cui agli art.li 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene utilizzato il tasso d’interesse (effettivo) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio adottato per il calcolo degli interessi rappresentano, elementi fondamentali al fine di determinare l’oggetto del contratto

la forma scritta ad substantiam stabilita dall’art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita anche al “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, che il comma 4 della medesima disposizione prescrive espressamente debbano essere indicati nel testo contrattuale (locuzione, quest’ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso effettivo); così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell’art. 1284 c.c. per l’appunto con riferimento alla “misura”, ovvero al tasso degli interessi (non già all’ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la “misura legale”.

“(…)Le divergenze di tasso tra T.A.N. e T.A.E. riscontrate dal C.T.U. in relazione ad entrambi i contratti di mutuo, già in precedenza evidenziate, assumono rilievo anche ai fini del controllo antiusura; e ciò, in particolare, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (mensili) (….)Più precisamente, in base a quanto accertato dalla dott.ssa Germinara, il tasso mensile con riguardo al contratto del 27.09.2004 è pari a 0,00321% (3,852% / 12) e, in relazione al  contratto del 05.10.2005, il tasso mensile è del 0,0031 (3,756% / 12).

 Proiettando il predetto tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula i= (1+ik)k/h-1, dove k è il numero di periodi in un anno, h il numero di periodi di conversione ed i il tasso nominale), emerge che il T.A.E., vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento – al netto di spese, commissioni ed oneri accessori rappresenta il  costo aggiuntivo determinato dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese(….)”

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