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Pubblicato il 22 gennaio 2019

LA VERIFICA DELL’USURA DEVE ESSERE CONDOTTA ANCHE SUGLI INTERESSI EXTRA-FIDO

Tribunale di Prato sent. del 27 dicembre 2018

Per le aperture di credito in conto corrente è necessario effettuare la verifica del superamento del tasso soglia tanto sulla pattuizione del tasso debitore entro fido, tanto sulla pattuizione del tasso debitore extra fido. Inoltre, qualora non siano esplicitati i tassi debitori della linea di credito salvo buon fine, gli interessi addebitati a tale titolo debbono essere rideterminati applicando i tassi bot (ex.art. 117 del tub).

I contratti di finanziamento oggetto dei rapporti in causa sono  corrispondenti ad un’apertura di credito in conto corrente con fido ordinario ed un salvo buon fine.

Dall’analisi dei due contratti di conto emerge quanto segue:

-per il rapporto di credito con fido di cassa è stato pattuito un tasso oltre l’utilizzo del fido superiore alle soglie di  usura, per cui si rende necessaria l’applicazione dell’art. 1815 del c.c;

-per la linea salvo buon fine, non è stato pubblicizzato alcun tasso se non sino al  maggio del 2011.

Il G.I. riscontrando la pattuizione usuraria sull’apertura di credito in conto corrente, rileva quanto segue:

“(…) l’art. 1815 c. 2 del c.c. come novellato dalla legge n.108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari , compresa l’apertura di credito in conto corrente e che è nulla per contrarietà a norme imperative, la clausola ivi contenuta (…)”

Per quanto attengono gli addebiti effettuati a titolo di salvo buon fine, le commissioni sull’accordato debbono essere restituite in quanto non  pattuite e gli interessi non pubblicizzati debbono essere rideterminati ai tassi bot (applicazione art. 117 del TUB).

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia nel contratto di apertura di credito del 10/9/2009 e l’applicazione di interessi non pattuiti nel contratto di anticipi s.b.f. condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice oltre interessi legali dalla notificazione dell’atto di citazione”

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