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Pubblicato il 25 gennaio 2019

Il CONTO CORRENTE IPOTECARIO DEVE ESSERE INQUADRATO NELLA CATEGORIA “MUTUO IPOTECARIO”

Tribunale di Firenze, terza sezione civile, sent. n. 115 del 15 gennaio 2019.

Ai fini della rilevazione del superamento del tasso soglia usura, la fattispecie di aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca, deve essere collocata nella categoria Mutui ipotecari.

Il contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca che presenti identiche caratteristiche assimilabili ai mutui ipotecari, il cui perfezionamento dell’operazione di finanziamento (nella fase di erogazione) si completa con l’iscrizione ipotecaria, debbono essere ricondotti per la verifica del superamento del tasso soglia alla categoria finanziaria “Mutui Ipotecari”.

Sostanzialmente il G.I, preso atto delle richieste della parte Attrice, considerate le modalità “tecniche” tramite cui la stessa ha ottenuto l’erogazione dell’ultronea linea di credito è giunto alla conclusione che:

“(…) il contratto di apertura di credito inter partes dovrà essere quindi inquadrato, ai fini dell’applicazione della legge 108/96 e dell’art. 644 c.p. (…) nella categoria mutui ipotecari a tasso fisso, come sostenuto dalla parte Attrice, facendosi valere l’operazione voluta dalle parti ed effettivamente posta in essere rispetto al titolo formale del contratto stipulato(…) Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così dispone: riqualificato il rapporto di apertura di credito come rapporto di mutuo e accertata la nullità delle pattuizioni sulla CMS, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli Attori opponenti a pagare alla convenuta le somme di(…)”

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