Pubblicato il 6 luglio 2017
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E INTERESSI DI MORA – Tribunale di Pavia sent. N. 2262 del 25 Gennaio 2017 Est. Balduzzi
La clausola di salvaguardia inserita in un contratto di mutuo con riferimento al tasso di mora non può aggirare una norma di carattere imperativo

“(…) per calcolare il tasso annuo effettivo di un mutuo, ai fini dell’individuazione della c.c. usura originaria, occorre avere a riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promossi o pattuiti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento, conformemente al principio stabilito dal legislatore con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito con modificazioni, in legge n.24/2001 e all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, di tutte le commissioni, delle spese e delle provvigioni derivanti dalle clausole che comunque denominate, prevedano una remunerazione a favore della banca, escluse solo quelle per imposte e tasse, conformemente ai principi stabiliti dal legislatore con l’art. 644, commi 3 e 4, c.p. con l’art. 2 comma 4, legge n. 108/96 e con l’art. 1 comma 1, D.L. n. 394/2000 (norma di interpretazione autentica), convertito in Legge n. 24/2001 e richiamati dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze Cass. Pen. N. 12028/2010 e 28743/2010.”