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Pubblicato il 16 aprile 2020

IL REGIME FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEVE ESSERE DICHIARATO IN CONTRATTO

Tribunale di Campobasso, sent. n. 158/2020 del 26 marzo 2020, Est. Dentale

Lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese avviene con l’applicazione del regime finanziario composto, mancando in contratto l’esplicito riferimento a tale regime, il quale comporta un maggior esborso di interessi, si creano nel contratto di finanziamento sottoscritto profili di indeterminatezza afferenti la clausola di pattuizione del tasso d’interesse.

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Il regime finanziario con il quale viene stilato il piano di rimborso di un contratto di finanziamento deve essere esplicitamente indicato in contratto.

Nel caso di specie, sebbene all’interno del contratto di mutuo sia indicato esplicitamente il tasso al quale viene determinata la rata di rimborso del prestito, non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca, nel contratto di mutuo analizzato dal CTU non risulta concordato né il regime finanziario adottato per la stesura del piano di ammortamento, né il sistema di calcolo degli interessi.

Ebbene è doveroso specificare come il regime finanziario adottato cambi di fatto la determinazione di calcolo degli interessi. Il regime di capitalizzazione composta, prevede l’attualizzazione di flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie  dotate della proprietà della scindibilità, leggi in forza delle quali l’adozione del ridetto regime, genera anatocismo.

L’effetto anatocistico viene prodotto dagli interessi maturati precedentemente e capitalizzati di volta in volta sul debito residuo.

In definitiva attraverso l’adozione, nel piano di ammortamento alla francese, del TAN contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione della rata, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un’effettiva divergenza tra il tasso nominale TAN previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento allegato, TAE, di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell’oggetto in forza del combinato disposto dagli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.

“(…)Nei medesimi termini si è espressa recentemente La Corte di Appello di Campobasso che con sentenza n. 412/2019, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” rilevando che il metodo comporta la restituzione di interessi con una proporzione elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto. Nello specifico la Corte così motiva: “nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata quanto illegittima il c.d. piano di ammortamento alla francese: ossia un metodo che comporta la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale giusta la quale l’interesse applicato è composto e non semplice(…)Ora se da un lato il creditore può scegliere di imputare prima agli interessi e poi al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o ancora al solo capitale, dall’altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tener conto dell’incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto(…), il diritto stabilito per il creditore all’art. 1194 c.c., rispetto all’imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto incrementale surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell’art. 1284 c.c., gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interessi pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento deve essere eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non soltanto il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284, che in ipotesi mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza a tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento, impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto

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