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Pubblicato il 16 dicembre 2019

ILLEGITTIMITA’ DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Corte di Appello di Campobasso, sent. n. 412 del 05 dicembre 2019

A gentile segnalazione del Dott. Carmine Mario Germinara

I prestiti la cui restituzione sia legata ad una rata costruita con il piano di ammortamento alla Francese, comportano una restituzione dell’interesse basata sul Regime Composto. Il tasso contrattuale indicato in contratto, dovrebbe necessariamente esprimere l’incidenza del costo legata alla modalità di rimborso.

Interessantissima pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso che, nelle articolate motivazioni di rigetto del ricorso della Banca – già occombente in primo grado – ribadisce alcuni importanti concetti che di seguito si elencano.

    1. L’onere di allegazione della prova della parte attrice che lamenta il danno (nel caso di specie usura e anatocismo) è giudicabile come totalmente assolto nel momento in cui all’atto di citazione vengano allegati dai mutuatari il contratto, il piano di ammortamento, le ricevute di pagamento delle singole rate (quietanze) e la perizia tecnica di parte.

    2. In tale caso la CTU esperita in primo grado, sebbene non classificabile come mezzo di prova,  non serve a sopperire una ipotetica mancanza di prova bensì a confermare le ragioni contabili a supporto della richiesta fatta in primo grado (di rideterminazione degli interessi ndr).

    3. Il mancato deposito dei D.M. relativi ai tassi soglia dei quali è stato lamentato il superamento, non è motivo per considerare sfornita di prova la richiesta di parte attrice a supporto della propria richiesta perché si tratta di documentazione pubblica, facilmente reperibile sul sito della Gazzetta ufficiale e nella quale sono elencati anno per anno e trimestre per trimestre i tassi soglia relativi a ciascuna categoria di credito.

    4. Il piano di ammortamento alla francese (redatto in regime di interesse composto ndr.) è suscettibile di declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 1419 c.c. per indeterminatezza.

Per quanto attiene quest’ultima parte, connessa alla richiesta di parte attrice di declaratoria di nullità del piano di ammortamento alla francese  (redatto in regime di interesse composto ndr.), ai sensi dell’art. 1419 per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi e conseguente loro rideterminazione ex. art. 1284 co.3 (tassi legali) l’appellante sostiene che la rata costante dell’ammortamento francese non nasconda sorprese per il mutuatario.
Una volta infatti stabilito, a parere dell’appellante, il numero complessivo delle rate, allegando il piano di ammortamento, nessun “effetto sorpresa” può dirsi verificato.

Anzi, a parere della Banca nei prestiti con rimborso graduale con rate predeterminate si registrerebbe un fenomeno diametralmente inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione.

Secondo tuttavia i Giudici della Corte d’Appello di Campobasso tale assunto non risulta dimostrato nei fatti: le regole matematiche che regolano la materia smentiscono tale affermazione. Con riferimento al contratto di mutuo di cui è causa, va evidenziato che nel piano di ammortamento allegato e nel corso del rapporto, è stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto.

Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso d’interesse rispettoso del sistema civilistico italiano di maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. “ammortamento alla francese” (redatto in regime di interesse composto ndr.), ossia un metodo che comporta la restituzione con una proporzione più elevata[…]

Deve essere pertanto sollevata l’indeterminatezza dei piani di rimborso costruiti con la metodologia dell’ammortamento basata sulla capitalizzazione composta e rideterminare gli interessi al tasso legale e senza alcun capitalizzazione.

(…) “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute in mutuo bancario è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., soltanto se essa contiene un richiamo ai criteri prestabiliti ed estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, occorre altresì che la concreta determinazione del saggio di interesse sia desumibile dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità per la banca.”

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