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Pubblicato il 7 maggio 2020

CONDIZIONI DI VALIDITA’ DEI CONTRATTI BANCARI

Tribunale di Lecce, sent. n. 1096/2020 del 30 aprile 2020, est. Di Battista

Nell’analisi dei contratti bancari, vale sempre quanto prescritto ai sensi dell’art.li 116 e 117 del TUB, in base alle quali le clausole non specificatamente previste contrattualmente, sono affette da nullità.

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Nel caso in questione, oggetto di contestazione è un contratto di apertura di credito in conto corrente all’interno del quale la Parte Ricorrente chiedeva accertamento e nullità delle clausole non conformi alla disciplina di riferimento e la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’Istituto di credito.

Parte Convenuta (banca), eccepiva la prescrizione della domanda Attorea. Fermo restando che secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione a S.U., gli importi corrisposti in forza di voci contrattuali ritenute nulle è soggetta a prescrizione decennale. In definitiva non sono ripetibili le competenze il cui addebito è avvenuto al di fuori del fido accordato e per il quale il successivo versamento di carattere solutorio abbia costituito pagamento.

Nel corso del giudizio veniva istituita una CTU, volta a rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti. Nel merito dell’analisi tecnica, è emersa la mancata pattuizione di diverse clausole contrattuali tra le quali la pubblicizzazione dei tassi d’interesse, la mancata pattuizione della capitalizzazione e la specifica determinazione di commissioni di massimo scoperto e spese.

Si specifica che per essere valida la pattuzione di un tasso debitore all’interno di un contratto di credito, oltre alla specificazione del TAN, deve essere indicato anche un elemento sintetico che sia espressivo dell’effetto della capitalizzazione infrannuale del tasso pattuito, il c.d. TAE.

In definitiva il Tribunale definitivamente pronuncia quanto segue:

“(…) alla luce delle più illegittimità riscontrate nel contratto di apertura di credito di conto corrente, tra le quali usura, mancata pattuizione scritta della clausola di capitalizzazione degli interessi, delle valute, della cms e degli stessi tassi applicati in contratto,  condanna la convenuta alla restituzione della somma  capitale pari a (…) oltre agli interessi legali fino alla domanda del soddisfo.”

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