La sentenza in esame, è volta a dirimere il dubbio su quale saldo debba essere preso in considerazione per effettuare l’individuazione dei versamenti di carattere solutorio, se sul contabile o su quello epurato dagli addebiti c.d. illegittimi.
Ebbene la Corte di Appello, ritiene che la quantificazione dei versamenti di carattere solutorio, debba essere effettuata sul saldo ricalcolato.
Effettuata la ricostruzione delle movimentazioni di conto corrente, bisogna epurarlo dalle c.d. conseguenze contabili, dovute all’applicazione di clausole nulle, con le quali l’Istituto di credito abbia appesantito indebitamente il passivo o lo scoperto di conto a carico del correntista.
Solamente dopo aver depurato il conto dagli addebiti illegittimi, si potrà in relazione all’affidamento concesso dalla Banca, stabilire se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria (copertura di uno scoperto ultra-fido) o ripristinatoria (presenza di un passivo intra-fido).
La Corte richiamando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione al n. 24418/10, ritiene necessaria la quantificazione dei versamenti solutori sul c.d. saldo epurato da tutti gli addebiti indebitamente percepiti dalla Banca, il tutto al fine di non ingenerare confusione tra rimesse apparentemente solutorie e rimesse effettivamente solutorie.
“(…) considerando il saldo rideterminato (con esclusione pertanto di importi non dovuti), si determina un saldo a favore del correntista pari a euro 91.339,93, dal quale debbono essere detratti gli importi non ripetibili, pari ad un totale di versamenti solutori di euro 48.885,90, determinando così un credito netto a favore del correntista pari a 42.454,03.”