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Pubblicato il 16 luglio 2019

L’OMISSIONE DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE APPLICATO AL PIANO DI AMMORTAMENTO VIOLA L’ART. 116 TUB

Tribunale di Roma, sent.  di giugno 2019, est. Antonella Zanchetta

Tra gli elementi essenziali di un contratto di mutuo a tasso variabile vi devono essere: sia  la specificazione del regime di capitalizzazione utilizzato (art. 6 della delibera CICR 9/02/2000), sia il divisore Euribor applicato al contratto di mutuo. In assenza di uno degli elementi citati, si delinea la violazione dell’art. 116 del TUB con conseguente applicazione dell’art. 117 TUB.

L’analisi del caso portato in giudizio risulta essere esemplare per comprendere  quali informazioni un contratto di prestito a rimborso graduale, dovrebbe contenere.

Prima di tutto qualora il contratto di mutuo, dovesse prevedere un rimborso delle rate a tasso variabile, sarebbe essenziale indicarne oltre al parametro di indicizzazione (ad es:euribor a 6 M) anche il divisore, quest’ultimo si ricorda contribuire alla determinazione di ciascuna rata nella composizione di quota capitale ed interessi.

Oltre alla specifica di cui sopra, altro elemento essenziale ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza contrattuale è il regime di capitalizzazione applicato al piano di rimborso. Se tale regime di fatto è in capitalizzazione composta il TAN indicato in contratto non coincide con il TAE (il quale per effetto della capitalizzazione risulterà essere maggiore).

La mancanza di uno dei seguenti parametri: “regime di capitalizzazione”, “tipologia del piano di ammortamento”, “divisore del parametro di indicizzazione”, contribuisce alla violazione degli art.li 1346, 1283 c.c., nonché del  116 TUB e dell’art. 6 della delibera del CICR del 09 febbraio 2000.

“(…) Dalle valutazioni del Consulente Tecnico d’Ufficio è apparsa inequivocabile la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’Istituto bancario. In relazione alla fissazione del tasso variabile, omettendo l’indicazione se il divisore dell’indice Euribor è 360 o 365 e non specificando inoltre il piano di ammortamento se alla francese, all’ italiana, alla tedesca né tanto meno il regime di capitalizzazione che verrà applicato allo stesso piano (se semplice o composta). (…)  Del pari è omessa l’indicazione del tasso effettivo da parte della banca il quale ovviamente è peggiorativo rispetto a quello indicato in contratto. (….) Il Tribunale definitivamente si pronuncia condannando la Banca alla restituzione di 45.299,00 euro oltre agli interessi legali alla domanda del saldo (…)”

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