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Pubblicato il 7 giugno 2019

ANATOCISMO NEI MUTUI: QUANDO LA MATEMATICA SI IMPONE SUL DIRITTO

CONSIDERAZIONI TECNICO-GIURIDICHE A COMMENTO DEGLI ESITI DI UNA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA.

a cura dell’Avv. Giuseppe de Simone

Nelle varie sentenze che si sono succedute in questi anni, la denuncia di anatocismo illegittimo operata dai mutuatari è stata quasi costantemente disattesa dai Tribunali. Si è sostenuto, spesso e, purtroppo, senza alcun adeguato supporto scientifico, che l’ammortamento tradizionalmente utilizzato dagli operatori finanziari sarebbe immune da vizi di questo tipo poiché, prevedendosi il pagamento degli interessi sul capitale residuo, ciò varrebbe ad escludere, in radice, la configurabilità di qualunque meccanismo anatocistico.

La materia è, in realtà, estremamente complessa e la sua comprensione postula, specie da parte degli operatori del diritto, uno studio approfondito di matematica finanziaria ed attuariale che ben pochi, purtroppo, sono disposti ad affrontare. Come avvocato, ho ritenuto opportuno immaginare un percorso argomentativo idoneo, in primo luogo, a verificare la correttezza di una determinata tesi ed, in secondo luogo, ad appurare se, posta una determinata verità scientifica, sia possibile trarre delle conseguenze nel campo di specifica competenza, ovvero quello giuridico. Lo spunto per questa riflessione viene dall’esito di un accertamento tecnico, presso il Tribunale di Roma, relativo ad un mutuo ipotecario.

Dopo il deposito della relazione, in sede di udienza fissata per il relativo esame, decido di chiedere al consulente conto dei più recenti contributi scientifici in materia di anatocismo e capitalizzazione composta nell’ambito dei finanziamenti a rimborso rateale.

La mia curiosità nasceva dal rilievo che il CTU, onerato dal Giudice, aveva categoricamente escluso che il contratto oggetto di causa potesse ritenersi in qualunque modo inficiato da meccanismi anatocistici. Il Tribunale decide, quindi, di demandare al consulente uno studio più approfondito della questione e di redigere una relazione integrativa.

Il tecnico decide di avvalersi, in particolare, degli studi compiuti in questi anni dal Prof. Antonio Annibali, attuario e docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Il risultato, questa volta, conduce alla dimostrazione che, nel caso di specie, il piano di ammortamento predisposto dall’operatore finanziario era stato elaborato in applicazione del regime di capitalizzazione composta. Si procede, quindi, alla rideterminazione secondo il modello francese in regime di capitalizzazione semplice e si rinviene, così, una differenza, in favore della parte attrice, di circa quattromila euro.

Vediamo, ora, nel dettaglio, di riepilogare la vicenda e di svolgere qualche riflessione. Nell’autunno del 2018, autorevole dottrina, capeggiata proprio dal Prof. Antonio Annibali, ha pubblicato una serie di studi, corredati da esemplificazioni pratiche, in cui si è data ampia ed inconfutabile dimostrazione tecnico-finanziaria che il piano di ammortamento c.d. alla francese, elaborato in regime di capitalizzazione composta, non può essere immune dall’applicazione di interessi anatocistici. Evidenziamo, altresì, che anche altri eminenti studiosi (Aretusi, Colangelo, Marcelli, Varoli, solo per citarne alcuni) si sono occupati del fenomeno. Una volta dimostrato che il piano di ammortamento relativo alla fattispecie in esame è stato predisposto con applicazione del regime di capitalizzazione composta, analizzeremo ed esporremo le conseguenze, sul piano giuridico, di tale opzione.

Il piano di ammortamento esaminato è strutturato secondo il modello c.d. alla francese e prevede che il rimborso del prestito avvenga con il pagamento di rate costanti. Il valore attuale delle rate, riferito al tempo dell’erogazione del prestito, al tasso previsto dal mutuo, corrisponde al valore del capitale prestato. Il metodo è tale per cui la somma delle quote capitale inglobate in ciascuna rata è uguale al capitale mutuato (c.d. condizione di chiusura). Tale metodo, si badi bene, non comporta necessariamente anatocismo: nel caso in cui, infatti, fosse applicato il regime di capitalizzazione semplice, non si registrerebbe alcun effetto di questo tipo.

Ciò che determina, invece, anatocismo, come stabilito proprio dagli esperti (cfr. A.Annibali, A.Annibali, C.BarracchiniAnatocismo ed ammortamento di mutui alla francese; P.Fersini, G.OlivieriSull’anatocismo dell’ammortamento alla francese”, in Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, 2/2015), è, appunto, il regime di capitalizzazione utilizzato per la costruzione del piano di ammortamento.

E’ stato scientificamente dimostrato che il ricorso al regime di capitalizzazione composta, nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento c.d. alla francese, determina surrettiziamente il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati.

Procediamo, pertanto, a dimostrare l’esistenza dell’effetto anatocistico nel piano di ammortamento in esame, in quanto redatto in regime di capitalizzazione composta, utilizzando l’algoritmo sviluppato dal Prof. Annibali[…]

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