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Pubblicato il 8 luglio 2021

ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED OBBLIGO DI BUONA FEDE

Corte di Cassazione, I sez. civ. ord. n. 19186 del 06 luglio 2021, est Genovese

Nel contratto di anticipazione bancaria per smobilizzo crediti con mandato all’incasso, l’obbligo della banca di riversare le somme sorge solo al momento dell’incasso dei crediti presso i debitori del cliente, è onere della banca mandataria provare di avere eseguito il contratto secondo buona fede e che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile.

“Il mandato all’incasso di crediti nei confronti di un terzo implica il conferimento al mandatario della legittimazione alla riscossione del credito e stante al generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, pone a carico del mandatario (l’istituto di credito), l’onere di provare di aver eseguito l’incarico con la dovuta diligenza(…)”

“In tema di mandato oneroso, l’obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell’informare il mandante di ciò che accaduto e cioè nell’affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di danaro per effetto dell’attività svolta(…) essendo obbligo del mandante specificare le partite che intende mettere in discussione e dimostrare la fondatezza di specifici motivi di critica alla qualità dell’adempimento.”

Il mandatario cui sia stato conferito incarico di incassare somme presso terzi in virtù di obbligo di rendiconto non può limitarsi ad allegare il mancato incasso delle somme, ma deve consegnare al mandante tutta la documentazione, anche di natura contabile idonea a descrivere e giustificare il proprio operato.

Sul punto il mandatario non è affatto onerato della prova di un fatto negativo, bensì del fatto positivo di aver svolto l’incarico secondo buona fede, prova che può essere assolta fornendo al mandante i documenti di appoggio da cui emerga tutta l’attività svolta nell’esecuzione dell’incarico, ivi compresa l’eventualità che la mancata esecuzione sia dovuta a causa allo stesso imputabile.

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