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Pubblicato il 24 giugno 2021

OMISSIONE DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE E ANATOCISMO

Tribunale di Massa Ord. del 04 maggio 2021, est. Provenzano

L’evidenziata divergenza tra T.A.N. e T.A.E. che si presenta facendo ricorso al regime composto, in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato, rende indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse.

In difetto di menzione del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi risulta “impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi”.

“(…) In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”

Sul piano matematico-finanziario, costituisce cognizione consolidata che attraverso un piano di ammortamento di un mutuo a rata costante stilato in regime di capitalizzazione composta, il complessivo monte interessi include, già ab origine (ovvero fin dalla conclusione del contratto), la maggiorazione anatocistica .

Nel testo contrattuale – il più delle volte privo di menzione di sorta anche del regime finanziario e del criterio di computo degli interessi prescelto – risultando assorbito nello stesso valore della rata concordata all’atto della costituzione del vincolo obbligatorio, determinando una produzione esponenziale degli interessi, vale a dire implicando, per costruzione, l’effetto anatocistico, in contrasto con il principio di proporzionalità diretta rispetto sia al capitale che al tempo, cui è invece ispirato il regime di capitalizzazione semplice, recepito dall’ordinamento codicistico (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.).

A tale riguardo, in effetti, il CTU, nella propria relazione (a pagg. 69 e 83), ha puntualmente evidenziato che “non si riscontra alcuna esplicitazione in contratto né dell’applicazione del regime finanziario composto, criterio penalizzante rispetto all’alternativo regime semplice, né del fatto che le quote interessi pagate con ciascuna rata vengano determinate sul capitale residuo, anziché sulla quota capitale che viene a scadere con la rata”

La rata, fin dal momento della sua formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all’atto della predisposizione del piano di ammortamento è già “caricata” degli interessi anatocistici.

Siffatta  consapevolezza  è  stata  tramandata  fino  ai  nostri  giorni,  trattandosi  di  principio  fondamentale  della  Matematica  Finanziaria,  costituendo  ormai  nozione  consolidata  anche  della  più  recente  letteratura  scientifica:

“Il  regime  semplice,  per  costruzione,  garantisce  la  diretta proporzionalità al tempo degli interessi e preclude la possibilità di generare interessi sugli interessi.”

La nullità parziale della disciplina pattizia implicante l’effetto anatocistico si riflette, a ben vedere, anche sul piano dell’indeterminatezza dell’oggetto del contratto. A tale riguardo, va in primo luogo rimarcato che l’omessa menzione del regime composto ai fini della quantificazione della rata costante e dello sviluppo del piano di ammortamento “alla francese”, nonché del criterio di computo degli interessi in rapporto alla sorte capitale di riferimento comporta un’obiettiva incertezza circa il tasso effettivo di interesse applicato ai rapporti.

“(…)Alla luce degli elementi di valutazione sin qui passati in rassegna, in conclusione, sussistono, ex art. 624c.p.c., gravi motivi ai fini della sospensione della procedura esecutiva”

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