Pubblicato il 22 marzo 2021
INDETERMINATEZZA DEI CONTRATTI DI LEASING
Tribunale di Firenze, sent. n.704 del 17 marzo 2021, est. Carloni
Un contratto di leasing che riporti il solo tasso nominale in luogo del tasso di attualizzazione deve ritenersi nullo

Nel caso di specie, opposizione a decreto ingiuntivo, il credito azionato in fase monitoria dalla società di leasing non appariva certo liquido ed esigibile posto che: seppure le diverse relazioni contabili di parte convergevano su alcuni principi di matematica finanziaria, avendo il solo consulente di parte opponente sviluppato i calcoli in relazione al principio di equivalenza dei tassi (secondo cui due tassi di interesse, riferiti ad orizzonti temporali diversi, si dicono equivalenti se i corrispondenti fattori di capitalizzazione per un’operazione finanziaria della stessa durata t risultano uguali) e concluso per la diseguaglianza (in quanto inferiore) del tasso d’interesse indicato nei contratti di leasing n. XXXXXXXXX e n. XXXXXXXXX rispetto a quello realmente applicato nei rispettivi piani finanziari; nel TAEG concorrono tutte le componenti rilevanti ai fini della rilevazione del TEG a confronto col “capitale” di riferimento, posto che ai sensi della L. 108/1996, la determinazione del tasso usurario va effettuata tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
il TAEG da considerare è quindi quello comprensivo di tutti gli oneri correlati alla stessa erogazione del finanziamento, il che non sarebbe avvenuto nella fattispecie; seppure il requisito della forma scritta possa ritenersi soddisfatto sia con la produzione del contratto, sia con la manifestazione, in via stragiudiziale, alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto.
Nel caso di specie l’opposta, che aveva visto dichiarare la sospensione della provvisoria esecuzione proprio per la mancanza di tale prova, non ha colmato la lacuna probatoria nel corso del procedimento, non richiedendo neanche, con la memoria istruttoria, di provare quanto costituiva oggetto di suo preciso onere ex art. 2697 c.c. Il mancato riscontro probatorio alla richiesta creditoria dell’opposta determina quindi l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso. La Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata, le cui conclusioni appaiono logiche e ben motivate, ha confermato la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
In particolare il CTU rispondendo al secondo punto del quesito peritale, ha evidenziato come “in definitiva, tutti i contratti analizzati indicano il solo Tasso Nominale in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella normativa sulla Trasparenza che impongono l’indicazione di un Tasso Effettivo”. L’art. 117 T.U.B. prescrive: al comma IV: “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; al comma VIII: “La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi pertanto sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”
La Banca d’Italia, con provvedimento del 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing prevede che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso d’interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Dalla lettura congiunta di tali disposizioni di legge e regolamenti consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione (come da definizione sopra citata), in luogo del tasso di interesse, debba ritenersi nullo.
Da ciò non può che conseguire l’applicazione del comma VII della citata disposizione normativa, il quale dispone che “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali
In merito agli ultimi orientamenti giurisprudenziali i Software Verifiche Mutui e Prestiti Regime Interesse Composto (RIC) e Regime Interesse Semplice (RIS) sono stati aggiornati come illustrato di seguito.
AGGIORNAMENTO SOFTWARE VERIFICHE MUTUI E PRESTITI RIC E RIS IN MERITO AGLI ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: “INCLUSIONE NEL TEG DELLA COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA”
Il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI COMPOSTO (RIC)“ ed il software “VERIFICHE MUTUI E PRESTITI REGIME INTERESSI SEMPLICE (RIS)” sono stati aggiornati secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali che sempre più richiedono ai CTU l’inclusione della commissione per estinzione anticipata nella determinazione del Tasso Effettivo Globale. La verifica richiesta al Consulente pertanto sarà volta alla valutazione dell’istante in cui avviene il perfezionamento rispetto all’applicazione di quella determinata clausola negoziale.
Per valutare il costo complessivo del credito a carico della parte contraente è sufficiente all’interno del software nella sezione “verifica usura contrattuale” inserire il numero di rata alla quale si vuole valutare il peso dell’estinzione anticipata ed inserire l’aliquota della penale, effettuati gli inserimenti descritti verrà calcolato il TEG.
Volendo formalizzare un esempio, supponiamo il caso in cui si volesse valutare il COSTO COMPLESSIVO PATTUITO EX ANTE (TEG), di un finanziamento di 100.000,00 euro di durata ventennale al tasso del 3% con pattuizione dell’un per cento sul debito residuo della clausola per estinzione anticipata, come operare all’interno del software?
Basterebbe come suggerito nell’immagine sottostante inserire il valore dell’aliquota e l’istante di simulazione dell’estinzione, il valore riportato nel campo “TEG est. Ant.”, rappresenterebbe la valutazione del c.d. costo complessivo pattuito.
Così facendo, si potrà valutare lo scenario potenzialmente verificabile ex contractu e determinare se vi sia o meno il superamento del tasso soglia per la categoria di prestito analizzato.
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