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Pubblicato il 6 giugno 2019

IL CORRENTISTA HA SEMPRE DIRITTO AD AVERE COPIA DEI DOCUMENTI BANCARI

Corte di Cassazione, sez I, ordinanza n. 14231 del 24 maggio 2019

La corte di Cassazione  esprime in un’ ordinanza, il diritto del correntista di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, diritto sancito dall’art. 119 del TUB

La Corte esaminando i fatti in causa stabilisce rievocando l’art. 119 del TUB che:

“il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119 TUB abbia natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale. Esso, infatti”, si è precisato, “non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi” (Cass., Sez. I, 12/05/2006, 11004).

La Corte in tal moto sottolinea la portata della norma, la quale dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni e, specularmente, ad un dovere   in capo all’intermediario, unito al fatto che nel panorama delle garanzie apprestate dalle norme in materia di trasparenza bancaria, l’art. 119, comma 4, TUB costituisce, forse, uno degli strumenti più incisivi a tutela della clientela

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