Pubblicato il 6 luglio 2017
VIZIO DI FORMA – Corte di Cassazione sez. I sent. N. 7068 del 11 Aprile 2016, Est. Dogliotti.
All’interno di un contratto la mancanza della controfirma di un legale rappresentante della banca, rappresenta un vizio di forma.
Dichiarazione di nullità del “contratto di borsa” per vizio di forma. Il vizio di forma nel caso di specie è rappresentato dalla mancanza della controfirma da parte del rappresentante legale della banca.
“(…) e’ appena il caso di precisare che il requisito negoziale della forma scritta, richiede che siano formalizzate le dichiarazioni negoziali di proposta ed accettazione in un unico contesto ovvero anche in tempi e contesti diversi”
“(…) e’ appena il caso di precisare che il requisito negoziale della forma scritta, richiede che siano formalizzate le dichiarazioni negoziali di proposta ed accettazione in un unico contesto ovvero anche in tempi e contesti diversi”