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Pubblicato il 6 luglio 2017

CASTELLETTO DI SCONTO E RIMESSE SOLUTORIE –  Corte di Cassazione, Sez. I sentenza N. 559 del 19 gennaio 1995

Le operazioni di sconto sono semplici forme di utilizzazione del negozio di affidamento, rappresentano l’accordo col quale la banca si impegna a scontare  a favore di un soggetto gli effetti bancari. Essendo lo sconto un profilo dell’anticipazione bancaria è privo di autonomia.

Il momento genetico dell’operazione bancaria è costituito direttamente dal negozio di affidamento in conto corrente e non da autonomo negozio di sconto. Pertanto l’azione revocatoria fallimentare dell’atto genetico dell’operazione di sconto riguardato come autonomo contratto di sconto, risulta infondata, proprio perchè quell’atto costituisce una mera clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente, del tutto omogenea rispetto alla natura al regime di questo contratto.

“(…) le operazioni di sconto non possono qualificarsi quali negozi autonomi salvo che le parti non abbiano disposto in maniera diversa. Può in defintitiva asserirsi che lo sconto può rientrare nello schema unitario del contratto di apertura di credito in conto corrente, perdendo la sua autonoma struttura e causa.(…)

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