Pubblicato il 5 luglio 2017
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE – Tribunale di Milano sent. N. 1948 del 15 febbraio 2017, Est. Dott. Nobili
Per essere valida la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi deve essere correttamente pattuita tra le parti.

Si riscontra la violazione dell’art. 7 della delibera CICR del 9.02.2000 la quale stabilisce chiaramente che per la legittima capitalizzazione delle poste di addebito non è sufficiente una comunicazione unilaterale dell’istituto di credito al correntista ma, deve esserne prevista espressa pattuizione tra le due controparti. Inoltre, il contratto di apertura di credito in c/c analizzato è viziato anche sotto il profilo della pattuzione degli interessi passivi per i quali vi è un rinvio agli usi su piazza (violazione dell’art. 1284 c.c. e della cms per la quale non sono state esplicitate i criteri e le modalità di applicazione della stessa.
“(…) il rinvio degli usi su piazza, non è ammesso in quanto non si tratta di usi normativi ma negoziali che possono integrare e non disciplinare in toto la fattispecie negoziale (…) il contratto di conto corrente sottoscritto il 30.08.1985, non prevede l’applicazione della commissione di massimo scoperto la cui applicazione risulta del tutto indebita”