Pubblicato il 5 luglio 2017
NULLITA DEI PATTI CONTRATTUALI – Corte di Cassazione civile sez. I, sent. N. 9405 del 12 aprile 2017, Est. Acierno
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi a tassi così elevati da raggiungere soglie d’usura pur non essendo retroattive, comportano inefficacia ex nunc.

Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 della l. n. 108 del 1996), pure non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile d’ufficio dal giudice che il rapporto giuridico a tale momento, non si era ancora esaurito.
“(…) pertanto, ove come nella specie, il rilievo dell’usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice di merito è tenuto ad accettarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia intervenuto ad applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita ex. art. 2.1 n. 108 del 96.