Le clausole sulla capitalizzazione degli interessi, debbono essere dichiarate nulle se inserite in contratti di conto corrente bancario stipulati anteriormente all’adeguamento imposto dalla deliberazione del CICR, in quanto la norma cui fare riferimento in tema di anatocismo stabilisce che: “gli interessi scaduti possono produrre interessi ulteriori solo nell’ipotesi di interessi dovuti da e per almeno un semestre. L’art. 1283 c.c. può essere derogato da usi contrari a carattere normativo ma deve escludersi che sia mai esistita una consuetudine normativa in virtù della quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest’ultimo potrebbero essere capitalizzati ogni trimestre”.
“(…) quanto alla validità delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenuti nei contratti stipulati o adeguati dopo l’entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9 febbraio del 2000, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale debbono essere dichiarate nulle se non conformi all’art. 7 della su citata delibera”