Pubblicato il 30 agosto 2017
RIMESSE SOLUTORIE – Corte di appello di Brescia del 23 dicembre 2015, Est. Camera di Consiglio
L’onere della prova del versamento di carattere solutorio grava su chi deve dimostrare la sussistenza del credito
La definizione della prescrizione sull’azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente deve essere effettuata caso per caso.
“(…) L’onere della prova della natura solutoria delle rimesse incombe sulla parte che deduca (e dimostri) la sussistenza dell’apertura di credito, in base alla regola generale per la quale chi intende far valere l’esistenza di un contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli, e di poter paralizzare la eccezione di prescrizione di controparte, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa laddove, diversamente opinando, verrebbe posto a carico della banca l’onere di fornire la prova di un fatto negativo consistente nell’assenza della stipulazione di un contratto(…)”