verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Anatocismo e usura conti correnti > IL CORRENTISTA HA SEMPRE IL DIRITTO DI DEMANDARE L’ACCERTAMENTO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE C.D. CLAUSOLE ANATOCISTICHE – Corte di Cassazione, sez. VI ord. n. 21646 del 05 settembre 2018

Pubblicato il 3 ottobre 2018

IL CORRENTISTA HA  IL DIRITTO CHIEDERE L’ACCERTAMENTO DEL SALDO DI C/C ANCHE SE IL RAPPORTO NON E’ CHIUSO

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 21646 del 05 settembre 2018

Il correntista, sino a che il rapporto di conto corrente rimane in essere, può sempre domandare l’accertamento del rispetto delle clausole anatocistiche apposte nei contratti di conto corrente e richiedere la rideterminazione dei rapporti di dare e avere intercorsi tra le parti.

La Parte Attrice (il correntista), eccepiva avverso l’Istituto di credito, la nullità delle clausole contrattuali afferenti la capitalizzazione degli interessi, chiedendo quindi a suo favore la rideterminazione del saldo conto nel rapporto di conto corrente in essere, epurato dagli interessi anatocistici.

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda, successivamente tuttavia, impugnava la sentenza la Banca e interveniva la Corte d’Appello di Potenza, la quale respingeva la domanda del Correntista, reputando assorbente la circostanza che al momento dell’introduzione in giudizio il rapporto di conto corrente era ancora in corso e la domanda non potesse essere accolta.

La Suprema Corte, cassando la sentenza della Corte Territoriale, ha stabilito invece che il Correntista ha – e deve sempre avere – la possibilità di richiedere un accertamento sulla nullità o validità delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi, c.d. “clausole anatocistiche”, nonché di eccepire qualsiasi circostanza che porti a stornare o rideterminare le somme illegittimamente addebitate sul proprio saldo conto.

Gli Ermellini infatti, a proposito delle motivazioni con cui i Giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso del Correntista, incentrate sul principio che, in quanto non concluso, nel rapporto di conto corrente in questione non vi era evidenza di rimesse solutorie e che quindi non vi fossero “importi ripetibili”, così si esprimono:

“ (…)Ciò posto, la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione (a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori) – non merita condivisione (….) La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità (…)”

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