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Pubblicato il 3 ottobre 2018

LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS SOTTOSCRITTE SECONDO LO SCHEMA NEGOZIALE A.B.I. SONO NULLE

Tribunale di Salerno sent. del 23 agosto 2018, Est. Cammarota

La nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema negoziale Abi, può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio

Lo schema negoziale dell’Abi viola sia il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’obbligato principale, sia la normativa sulla libera concorrenza di mercato.

Sostanzialmente la nullità di tale schema negoziale sta proprio nella violazione del comma 1 dell’art. 1957 del codice civile nella parte in cui viene stabilito che: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate

La gravità delle violazioni in esame sia rispetto alla posizione del garante che viene aggravata, sia rispetto alla distorsione della normativa contrattuale sulla libera concorrenza di mercato con palese violazione dell’art. 2 della normativa antitrust, fa sì che non si possa dedurre conclusione altra, se non quella di assoggettare tale schema negoziale alla sanzione della nullità contrattuale.

“(…) Le clausole del negozio in esame, incidono pesantemente sulla posizione sulla posizione del garante, dal momento che con esse si stabilisce la garanzia a prescindere della carenza dell’obbligazione principale, il risorgere della garanzia al risorgere del credito e l’integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta escutere il debitore(….) Se è vero che qualsiasi forma di distorsione del mercato, costituisce un comportamento rilevante per l’accertamento della violazione dell’art. 2 della normativa antitrust è inevitabile concludere che l’intero portato a valle di quella distorsione debba essere assoggettato alla severa scura della nullità(…)”

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