Pubblicato il 8 febbraio 2021

ERRONEA INDICAZIONE DEL TAEG

Tribunale di Torino, sent. 21 gennaio 2021

Erronea indicazione contrattuale del TAEG, l’istituto di credito non aveva incluso nel calcolo dello stesso, le spese sostenute a titolo di assicurazione.

Oggetto della controversia in esame, è un contratto di prestito personale all’interno del quale, Parte Attrice denunciava la non corretta dichiarazione del TAEG.

Il Testo Unico Bancario (T.U.B.), notoriamente prevede che nella determinazione del Tasso annuo effettivo globale, vengano inclusi tutti i costi sostenuti da parte contraente, onde concedere a chi richiede il finanziamento di ottenere tutte le informazioni necessarie ad effettuare una comparazione effettiva.

Nel caso interessato la non corretta indicazione del TAEG, era dovuta alla non inclusione nella sua determinazione della polizza assicurativa facoltativa.

“(…)il Taeg deve comprendere anche i premi assicurativi qualora la stipula della polizza assicurativa sia obbligatoria oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte e che (ii) ex art. 125 bis Tub, “Sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta”, con la conseguenza che “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il Taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari … emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.

Il tenore letterale della contrattualizzazione della polizza pare nel caso esaminato, essere requisito fondamentale per la sussistenza del rapporto di credito, ovvero quando la polizza seppur facoltativa ha funzione genetica di copertura del credito e vi è connessione funzionale tra contratto di credito ed assicurativo, la stessa, deve necessariamente essere computata ai fini della determinazione del TAEG.

“(…)in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui si sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva> … Di conseguenza, la mancata illustrazione al cliente del costo complessivo del finanziamento, con o senza servizio accessorio, non può che confermare – in presenza degli indici presuntivi sopra individuati – la natura obbligatoria della polizza assicurativa”

La conseguenza naturale della riscontrata erronea dichiarazione dell’indicatore sintetico di costo, non può che essere lo storno degli interessi corrisposti ai tassi minimi dei Bot secondo quanto disposto dall’art. 117 del TUB.

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