Pubblicato il 27 gennaio 2021
NULLITA’ DELLA CMS
Per legittimare l’addebito della commissione di massimo scoperto è necessario che la clausola contrattuale ivi inerente, sia pattuita in modo determinato e determinabile.
Tribunale di Siena, sent. N. 16 del 18 gennaio 2021, est. Moggi
Devono ricorrere requisiti di determinatezza e determinabilità per considerare valida la pattuizione sulla commissione di massimo scoperto. Inoltre, ai sensi degli articoli 117 T.U.B. e 1346 del c.c. , debbono essere previsti in contratto sia l’aliquota percentuale della commissione che la base ed i criteri di calcolo oltre alla periodicità di addebito, in assenza di tali specifiche, il cliente non sarebbe in grado di valutare l’effettivo peso economico della clausola sottoscritta.
Altresì illegittime e dunque nulle, saranno ritenute le commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto, ovvero il corrispettivo su accordato e la commissione d’istruttoria veloce, qualora prive di pattuizione specifica.
La mancata indicazione dell’I.S.C. / T.a.e.g. costituisce violazione di una regola di comportamento, dalla quale può quindi derivare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
“(…)la mancata indicazione dell’I.S.C./T.A.E.G., in un contratto non disciplinato dall’art. 125-bis T.U.B., può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, circostanza neanche allegata dalla società attrice.”