Pubblicato il 27 gennaio 2021

NULLITA’ DELLA CMS

Per legittimare l’addebito della commissione di massimo scoperto è necessario che la clausola contrattuale ivi inerente, sia pattuita in modo determinato e determinabile.

Tribunale di Siena, sent. N. 16 del 18 gennaio 2021, est. Moggi

Devono ricorrere requisiti di determinatezza e determinabilità per considerare valida la pattuizione sulla commissione di massimo scoperto. Inoltre, ai sensi degli articoli 117 T.U.B. e 1346 del c.c. , debbono essere previsti in contratto sia l’aliquota percentuale della commissione che la base ed i criteri di calcolo oltre alla periodicità di addebito, in assenza di tali specifiche, il cliente non sarebbe in grado di valutare l’effettivo peso economico della clausola sottoscritta.

Altresì illegittime e dunque nulle, saranno ritenute le commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto, ovvero il corrispettivo su accordato e la commissione d’istruttoria veloce, qualora prive di pattuizione specifica.

La mancata indicazione dell’I.S.C. / T.a.e.g. costituisce violazione di una regola di comportamento, dalla quale può quindi derivare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

“(…)la mancata indicazione dell’I.S.C./T.A.E.G., in un contratto non disciplinato dall’art. 125-bis T.U.B., può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, circostanza neanche allegata dalla società attrice.”

Ricordiamo che il nostro software VERIFICHE CONTI CORRENTI GIORNALIERI ha una sezione apposita per l’inserimento dei movimenti giornalieri del C/C.

ESTRATTI DI CONTO CORRENTE PER DATA OPERAZIONE E VERSAMENTI DI CARATTERE SOLUTORIO

Nell’ambito della prescrizione, spesso sorge la necessità di quantificare i versamenti a carattere solutorio. Inserendo il numero (anche in via spannometrica) di righe necessarie per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, il software genererà la form per l’inserimento di tutti i movimenti contabili el conto attraverso i quali imputare la data operazione, la data valuta, gli importi in dare, quelli in avere e la descrizione operazione, oltre al fido accordato quando presente (lasciando il campo vuoto il software prenderà come importo del fido quello nullo).
Una volta inseriti i dati nelle colonne come sopra descritti, il programma restituirà per ciascun movimento il saldo contabile, l’importo della eventuale rimessa solutoria (sempre che si sia provveduto a compilare la colonna “fido accordato”), la differenza in giorni tra movimenti successivi sia per data contabile che per data valuta con la generazione dei numeri debitori entro fido ed extra fido ed i numeri creditori.
Così operando, per quanto attiene alla presenza delle eventuali rimesse a carattere solutorio (il cui criterio di quantificazione è quello indicato dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24418 del 02 dicembre 2010), queste verranno quantificate automaticamente dal software, liberando così l’Utente da un calcolo che normalmente si presenta piuttosto gravoso.

I NOSTRI SOFTWARE



Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei soli estratti scalari.

Analisi e riconteggio conti correnti sull'elenco dei movimenti giornalieri o sui soli estratti scalari

Analisi e riconteggio su mutui e finanziamenti a rimborso graduale. Supportati ITALIANO, FRANCESE, TEDESCO ecc..

Determina la condizione di sovraindebitamento, la soddisfazione dei creditori e formalizza la proposta.

Analisi e riconteggio mutui con il piano di ammortamento alla francese con il regime di interessi semplice e composto