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Pubblicato il 7 giugno 2018

L’INDICAZIONE DIFFORME DEL TAEG COMPORTA IL RICALCOLO DEGLI INTERESSI AI TASSI BOT-Tribunale di Ancona, sent. N. 889 del 31 maggio 2018, Est Casoli

La mancanza nel contratto dell’ISC – TAEG comporta la nullità del contratto mentre la sua erronea indicazione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’art. 117 del TUB

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L’omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell’ISC (Indicatore sintetico di costo) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; la scorretta indicazione dell’ISC comporta, invece, la nullità della clausola afferente agli interessi con conseguente applicazione del comma 6 dell’art. 117 del TUB (ricalcolo degli interessi ai tassi BOT).
E’ questo quanto stabilito dalla sentenza n.889/2018 del 31/05/2018 del Tribunale di Ancona nel giudizio instaurato a seguito della richiesta di un mutuatario che ha citato in giudizio la Banca.

“[…]Quanto alla disciplina normativa, occorre fare riferimento al comma 8 dell’art. 117 T.u.b., il quale stabilisce che la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Relativamente alla questione in esame, le istruzioni della Banca d’Italia di riferimento sono quelle emesse dal CICR con delibera del 4.3.2003 contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari.

La delibera all’art. 9 stabilisce che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”.

L’errata indicazione dell ‘ISC o del TAEG comporta, invece, l’applicabilità del comma 6 dell’art. 117 TUB il quale dispone che “sono nulle e si considerat10 non apposte le clausole contrattuali di tinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogtù altro prezzo e condiziotù praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

La sanzione non è, dunque, quella della nullità dell’intero contratto ma della sola clausola afferenti agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell’art. 117 TUB, comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “tasso nominale minimo e quello massimo rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive dei bot annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Econonùa e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione” (cfr. Trib. Chieti 23.4.2014).

Pubblichiamo di seguito, per gentile concessione dell’Avv. Alessio Marchetti Pia, il testo integrale della sentenza in commento.

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