verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Sovraindebitamento > Il comportamento della Finanziaria rilevante ai fini dell’omologazione del Piano del consumatore

Pubblicato il 27 novembre 2018

LA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE NON PUO’ PRESCINDERE DALLA VALUTAZIONE DEL CONTEGNO TENUTO DAL FINANZIATORE

Tribunale di Forlì, sent. del 20 agosto 2018, Est. Vacca

Il tribunale di Forlì, respingendo l’opposizione all’omologazione del piano del consumatore proposta da un intermediario Creditore che si era visto falcidiare il suo credito, precisa che la verifica del requisito di meritevolezza del piano, è subordinata alla valutazione anche del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore al momento dell’erogazione del credito, alla luce dell’obbligo di valutazione del merito creditizio cui l’intermediario è sottoposto secondo le disposto dell’art. 124 bis del T.U.B. (D.lgs n.385/93).

L’art.12 bis legge 3 del 2012, statuisce infatti che, per omologare il piano del consumatore, il Giudice debba verificare la fattibilità del piano intesa come idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore istante, ossia provvedere all’accertamento che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si precisa inoltre che l’omologazione del piano è subordinata al giudizio finale del giudice e non al raggiungimento di una consenso di maggioranza da parte dei creditori.

Il giudice rileva che l’intermediario opponente al piano di omologazione ai tempi di concessione del finanziamento, avesse in realtà concesso lo stesso senza esperire un’adeguata indagine sui requisiti di merito creditizio del debitore, violando di fatto l’art. 124 bis del testo unico bancario, che al suo primo comma così stabilisce:

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Avendo, nel caso di specie, il Creditore opponente avuto un comportamento non diligente nell’erogazione del credito, in aperta violazione di tale disposizione normativa, il Giudice ha così respinto l’opposizione all’omologazione del Piano presentato dal debitore istante, che prevedeva la falcidia del debito, e conferma quindi requisiti di meritevolezza del consumatore così argomentando:

“ (…)Tenuto conto dunque del comportamento non diligente nell’erogazione di credito in condizioni che, quanto meno dal 2013, avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l’evidente incapacità del debitore di farvi fronte, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche(…)”

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