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Pubblicato il 8 agosto 2018

SEBBENE IL TASSO DI MORA SIA DI POCO INFERIORE ALLA SOGLIA, CONSIDERANDO LE ALTRI VOCI DI COSTO, NON E’ DETTO CHE IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA NON AVVENGA-Tribunale di Brindisi, sent. Del 26 giugno 2018, Est Liaci

Seppur il tasso di mora nel caso di specie è inferiore al tasso soglia, occorre tener conto che allo stesso devono sommarsi altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese per la gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex art. 644 c.p, con la conseguenza che la procedura esecutiva può essere sospesa.

Secondo l’interpretazione della Giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9 gennaio, 2013 n. 350), il riferimento contenuto nell’art. 1 , 1°comma d.l. n. 394/00, interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile senza necessità specifica di motivazione , l’assunto secondo cui la verifica del tasso soglia riguardi anche la pattuizione degli interessi moratori

La funzione degli interessi di mora rappresenta un ulteriore remunerazione riconosciuta alla parte creditrice, per il tempo ulteriore di utilizzazione del denaro.

Gli interessi di mora sembrerebbero ancor più protesi a remunerare il capitale prestato, poiché non rispettando le scadenze, il debitore usufruisce tramite un inadempimento della somma di denaro datagli per un periodo ulteriore a quello concordato. Sulla base di quanto detto, l’interesse moratorio assume funzione di “interesse ultra-corrispettivo”, ossia un interesse che rappresenti il godimento extrafrutto dell’inadempimento ed in quanto tale bisogna che la verifica dell’usurarietà pattizia venga effettuata anche su di esso.

Il contratto di mutuo oggetto agli atti in causa è stato stipulato il 02 maggio 2006, in quella data la soglia per la categoria di operazioni in esame era pari a 7,71%.

il tasso di mora invece era pari al 7,41%, di poco per cui inferiore al tasso soglia. Il Giudice di merito rispetto alla pattuizione di un tasso moratorio di poco inferiore rispetto la soglia usura così si esprime:

“(…)Ritenuto che,sebbene il tasso di mora fosse di poco inferiore a quello soglia, occorre tener conto che allo stesso devono sommarsi altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese per la gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex. art. 644 c.p. Invero come sostenuto dalla Giurisprudenza di Legittimità, l’interesse di mora va calcolato ai fini del superamento del tasso soglia e, nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse ( Cass. Sez. VI del 04/10/2017 n.23192), sicchè quanto pagato dal mutuatario deve essere imputato integralmente al capitale da restituire. Né può condividersi il criterio invocato dalla banca che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora invoca una maggiorazione di 2,1% punti percentuali, trattandosi di un criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore il criterio di computo del tasso soglia, modificato nel 2011(…)”

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