Pubblicato il 3 agosto 2018
IL TASSO DI MORA NELLA VERIFICA DELL’USURA – Corte di Appello di Torino, ord. del 24 luglio 2018 Est. Macagno
La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto necessario, anche alla luce anche delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. VI del 4 ottobre 2017 e Cass. Civile S.U. n.24645/17) di disporre di una CTU per la verifica del superamento delle soglie di usura anche in relazione agli interessi di mora, sebbene non concretamente applicati.

La Corte di Appello di Torino con un’ordinanza che potrebbe lasciare il segno mette in luce la possibilità che nel vaglio usurario debba essere fatta una valutazione a priori che permetta di stabilire anche i c.d. oneri eventuali, riferendosi a tutti i costi eventualmente promessi.
Il tutto è perfettamente in linea con il contenuto disposto dall’art. 644 del c.p. che riportiamo per intero:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 “
Il quale chiaramente configura anche la sola “promessa” di una prestazione di denaro o interessi come passibile di reato di usura.
Sulla base di quanto esposto nell’ordinanza si chiede la predisposizione di una Consulenza Contabile che rispetto alla pattuizione degli interessi moratori e corrispettivi metta in evidenza il tasso effettivo annuo del credito erogato sia nello scenario di pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito di inadempimenti di una o più scadenze, si verifichi l’applicazione del tasso di mora.
La richiesta del disegno di scenari ipotetici rispetto a “Costi” promessi, potrebbe aprire un nuovo filone giurisprudenziale nel quale emerga viene la volontà di tutela del contraente debole, in questo caso il c.d. Debitore.
“(…)La Corte ritiene opportuno che vi sia una modalità di computo nel teg degli interessi di mora pattuiti…(…) in caso del superamento delle soglie usurarie, quanto meno nelle ipotesi del c.d. “worst case”, che ricorre quando il prenditore del finanziamento risulta insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia non appena vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, provveda a due distinte ricostruzioni: a) calcolando l’importo degli interessi corrisposti dal mutuatario; b) la sola porzione degli interessi debordanti rispetto alla soglia di usura”
Di seguito il testo completo dell’Ordinanza in commento, gentilmente messa a disposizione dell’Avvocato Giovanni Lauro che sta curando il caso.