Pubblicato il 10 agosto 2018
SONO NULLI I CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE PREDISPOSTI SECONDO LO SCHEMA NEGOZIALE ABI- Tribunale di Roma, sent del 26 luglio 2018 Est. Cardinali
Segnalazione dell’Avv. Giuseppe De Simone
I contratti fidejussori predisposti secondo lo schema negoziale ABI, sono nulli in quanto non permettono al cliente di avere un diritto di scelta tra i prodotti in concorrenza, inoltre son vietate le clausole che nel divieto in parola comportano la trasformazione del contratto da fideiussorio in autonomo di garanzia

Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nei confronti del fideiussore e non verso la debitrice principale. Con ordinanza n. 29810 del 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base a cui sono nulli, per violazione dell’art. 2 della legge antitrust , la quale dispone la nullità di quei contratti che siano frutto di intese fra imprese e abbiano effetto di impedire o limitare la libera concorrenza di mercato.
I contratti contenenti lo schema negoziale predisposti dall’Abi , hanno come fine la concretizzazione di tale divieto contenuto all’interno del menzionato articolo. Dal momento che il contratto sottoscritto dalla parte fideiussoria è stato firmato nel 2006, epoca successiva all’accertamento dell’illegittimità dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione e al controllo di quel mercato, deve ritenersi nullo.
“(…)dal momento che il contratto di cui si discorre è stato stipulato in epoca successiva deve allo stato degli atti ritenersi nullo il contratto di fideiussione sulla cui base è ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto (…) visto l’art. 648 c.p.c., respinge la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”