Pubblicato il 10 agosto 2018
SONO NULLI I CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE PREDISPOSTI SECONDO LO SCHEMA NEGOZIALE ABI- Tribunale di Roma, sent del 26 luglio 2018 Est. Cardinali
Segnalazione dell’Avv. Giuseppe De Simone
I contratti fidejussori predisposti secondo lo schema negoziale ABI, sono nulli in quanto non permettono al cliente di avere un diritto di scelta tra i prodotti in concorrenza, inoltre son vietate le clausole che nel divieto in parola comportano la trasformazione del contratto da fideiussorio in autonomo di garanzia
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Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato ottenuto nei confronti del fideiussore e non verso la debitrice principale. Con ordinanza n. 29810 del 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base a cui sono nulli, per violazione dell’art. 2 della legge antitrust , la quale dispone la nullità di quei contratti che siano frutto di intese fra imprese e abbiano effetto di impedire o limitare la libera concorrenza di mercato.
I contratti contenenti lo schema negoziale predisposti dall’Abi , hanno come fine la concretizzazione di tale divieto contenuto all’interno del menzionato articolo. Dal momento che il contratto sottoscritto dalla parte fideiussoria è stato firmato nel 2006, epoca successiva all’accertamento dell’illegittimità dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione e al controllo di quel mercato, deve ritenersi nullo.
“(…)dal momento che il contratto di cui si discorre è stato stipulato in epoca successiva deve allo stato degli atti ritenersi nullo il contratto di fideiussione sulla cui base è ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto (…) visto l’art. 648 c.p.c., respinge la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”