Pubblicato il 25 giugno 2018
ESCLUSIONE DELLA CMS DAL CALCOLO DEL TEG – Corte di Cassazione, sezioni unite sent. N 11181 del 27 febbraio 2018
Il computo delle Cms nel calcolo del Teg è introdotto con l’art. 2 bis del D.L. 185 del 2008, mentre per il periodo anteriore all’entrata in vigore esso, non era previsto
La Corte di Cassazione nelle Sezioni Unite viene chiamata ad esprimersi sulla computazione della commissione di massimo scoperto ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per la verifica del superamento del tasso soglia usura.
I ricorsi degli attori in causa vengono affidati alle sezioni unite su richiesta della prima sezione civile, davanti alla quale la causa era stata inizialmente chiamata e che con ordinanza interlocutoria del 20 giugno 2017, n. 15188, ha rilevato l’esistenza di un contrasto tra la sua giurisprudenza e quella della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, sulla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso di usura ai sensi dell’art. 644, comma terzo, c.p.
In definitiva il coinvolgimento delle S.U. vorrebbe questa volta risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto sul computo o meno della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG.
Si ricorda che la commissione di massimo scoperto che nella sentenza viene presa in considerazione è quella indicata dalla Banca d’Italia, ossia il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere in grado di fronteggiare una rapida espansione dell’utilizzo dello scoperto di conto. Compenso che usualmente viene calcolato su di un saldo che risulti a debito per il correntista per oltre un determinato numero di giorni e viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo nel periodo in cui tale scoperto, si verifica.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione in linea con due decisioni della prima sezione civile, le sentenze n. 12965 del 22/06/2016 e n. 22270 del 3/11/2016, in contrasto con la sezione penale, hanno ritenuto che la commissione di massimo scoperto non dovesse rientrare nel calcolo del TEG per i periodi antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008.
Le S.U. ritengono che il decreto legge citato non sia nè di carattere retroattivo, né norma di interpretazione autentica dell’art. 644 quarto comma del codice penale.
Ed anche se l’esclusione del carattere retroattivo dell’art. 2 della legge n. 185 del 2008, non è decisiva, le sezioni optano per un’interpretazione tale e per cui ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta secondo la disciplina vigente e nel periodo anteriore all’entrata in vigore di tale disposizione e per i rapporti esauritisi in tale periodo (come il rapporto in giudizio dedotto), le commissioni di massimo scoperto non debbano essere incluse nel calcolo del TEG.
Inoltre, i decreti ministeriali sino all’entrata in vigore del decreto legge citato, non fanno rientrare nella rilevazione del TEGM la commissione di massimo scoperto per le quali vi è separata rilevazione, per tali motivi le sezioni unite ritengono che per i rapporti svoltasi nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, vada effettuata la comparazione separata tra tasso effettivo globale praticato in concreto e commissione di massimo scoperto.
“(…) secondo tali indicazioni la verifica di rispetto delle soglie di legge, richiede accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, “ il confronto tra l’ammontare della CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile” (…) va effettuata pertanto separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente praticata(…)”