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Pubblicato il 12 giugno 2018

I MUTUI A SAL RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI MUTUI A TASSO FISSO – Tribunale di Brindisi, ord. del 01 marzo 2018, Est. Liaci

I Contratti di mutuo a stato avanzamento lavori, rientrano, ai fini della individuazione dei tassi soglia ex art. 2 L. 108/96, nella categoria “mutui a tasso fisso”. La maggiorazione di 2,1% per il tasso di mora è illegittima.

Esaminiamo una importante pronuncia da parte del Tribunale di Brindisi che puntualizza due questioni spesso dibattute nell’ambito del contenzioso bancario.

La prima verte sul corretto inquadramento, ai fini della individuazione dei tassi soglia ex art. 2 L.108/96 dei mutui a “S.A.L.”, ovvero dei mutui con erogazione di capitale c.d. “a stato avanzamento dei lavori”.

Per tali mutui infatti, per i quali le erogazioni di capitale si susseguono in un arco temporale che a volte può anche superare i 10 anni, con tassi diversi, spesso ci si trova di fronte al dubbio del loro corretto inquadramento ai fini della individuazione dei tassi soglia ex art.2 L.108/96, dal momento che non esiste una corrispondente categoria individuata dai Decreti Ministeriali.

Secondo l’ordinanza in commento tuttavia:

“Il contratto di finanziamento a stato avanzamento lavori che soddisfi i requisiti di fondiarietà così come descritti dall’art. 38 del testo unico bancario, deve essere collocato nella categoria “mutui ipotecari a tasso fisso”, anziché nella categoria “altri finanziamenti”, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.”

E ancora, l’ordinanza fa luce anche su un altro aspetto abbastanza dibattuto e cioè se sia lecito applicare o meno, ai fini della verifica del superamento delle soglie di usura da parte del tasso di mora, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali.

Stabilisce infatti il Giudice che:

“In materia di superamento del tasso soglia per altro, non può di certo condividersi la tesi invocata dall’istituto di credito corrispondente all’aumento del tasso soglia per la mora pari a 2,1 punti percentuali in più in quanto tale criterio non trova alcuna fonte legislativa a riguardo. Si ricorda in questa sede che il criterio di computo per il tasso soglia è stato modificato nel 2011, senza alcuna altra integrazione.

“(…) Ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che l’interesse di mora vada calcolato al fine del superamento del tasso soglia e nel caso di superamento non è dovuto alcun interesse, sicchè quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire, deve pertanto concludersi che all’epoca del precetto, non pare possa configurarsi, l’inadempimento del mutuatario”

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