Pubblicato il 5 luglio 2017
CMS ED INCLUSIONE NEL CALCOLO DEL TEG – Tribunale di Siracusa, sent. N. 235 del 10 febbraio 2017, Est. Salamone
La commissione di massimo scoperto deve essere inclusa nella determinazione del teg a partire dal mese di agosto del 2009, in quanto per i periodi antecedenti questa non era inclusa nella determinazione del TEGM

L’inclusione ai fini della determinazione del TEG della commissioni di massimo scoperto deve essere effettuata a partire dal mese di agosto del 2009 (ricordiamo che la stessa è stata introdotta nel calcolo del TEGM a partire dall’entrata in vigore della legge n 2 del 2009). La scelta di non considerare la commissione di massimo scoperto quale onere del credito per i periodi antecedenti almeno fino quando questa non è stata computata al fine di individuare il TEGM nei decreti ministeriali, trova giustificazione nella considerazione che debbono essere comparate entità omogenee.
“(…) la commissione di massimo scoperto svolge funzionalità differente rispetto alla figura dell’interesse passivo in quanto la stessa rappresenta la remunerazione a favore dell’istituto di credito per offrire alla clientela una determinata somma di denaro disponibile nei limiti del fido concesso, servendo eventualmente a fronteggiare un rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all’ammontare dell’utilizzo dei fondi”
“(…) la commissione di massimo scoperto svolge funzionalità differente rispetto alla figura dell’interesse passivo in quanto la stessa rappresenta la remunerazione a favore dell’istituto di credito per offrire alla clientela una determinata somma di denaro disponibile nei limiti del fido concesso, servendo eventualmente a fronteggiare un rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all’ammontare dell’utilizzo dei fondi”