Pubblicato il 5 luglio 2017
CMS ED INCLUSIONE NEL CALCOLO DEL TEG – Tribunale di Siracusa, sent. N. 235 del 10 febbraio 2017, Est. Salamone
La commissione di massimo scoperto deve essere inclusa nella determinazione del teg a partire dal mese di agosto del 2009, in quanto per i periodi antecedenti questa non era inclusa nella determinazione del TEGM

“(…) la commissione di massimo scoperto svolge funzionalità differente rispetto alla figura dell’interesse passivo in quanto la stessa rappresenta la remunerazione a favore dell’istituto di credito per offrire alla clientela una determinata somma di denaro disponibile nei limiti del fido concesso, servendo eventualmente a fronteggiare un rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all’ammontare dell’utilizzo dei fondi”