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Pubblicato il 4 luglio 2017

VIZIO DI FORMA – Tribunale di Avezzano, sent. N. b-14 del 16 gennaio 2017, Est. Lupia

La mancanza di sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte dell’istituto di credito bancario, comporta la nullità del negozio in violazione dell’art. 117 del T.U.B.

Qualora il contratto sia prodotto in fase monitoria dall’istituto di credito bancario ma, al suddetto manchi la controfirma di un legale rappresentante bancario si configura una mancanza degli elementi di perfezionamento del contratto.


“(…) ebbene nel caso di specie il contratto in questione è stato prodotto dall’opposta (banca), già in fase monitoria. Si deve quindi ritenere che il contratto sia perfezionato ex nunc dalla data del deposito del ricorso monitorio da parte dell’opposta. I risvolti contrattuali degli effetti perfezionativi ex nunc, si concretano nell’annullamento di azioni esecutive di un rapporto negoziale che può definirsi quale non ancora esistente (..)”

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