verifichefinanziamenti.it > Home page > Giurisprudenza > Anatocismo e usura mutui > CORTE DI APPELLO DI BARI: L’OMESSA INDICAZIONE DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE IMPLICA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTRATTUALE

Pubblicato il 30 novembre 2020

L’OMESSA INDICAZIONE DEL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE IMPLICA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTRATTUALE

La previsione contrattuale relativa al tasso di interesse, che si limiti alla indicazione del solo TAN, nulla dice su aspetti qualificanti del rapporto di credito (relativi ai tempi di riscossione degli interessi ed al regime finanziario adottato), e si rivela quindi insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione -non dichiarata in contratto – del regime di capitalizzazione composta

Corte di Appello di Bari, Sent. n. 1890/2020 del 03.11.2020

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Segnalazione a cura dell’Avv. Mario Manzo

Secondo la Corte di Appello di Bari, per accertare  l’effettivo  prezzo di un finanziamento risulta insufficiente  l’indicazione del  solo  TAN (tasso annuo nominale), ma è  necessario indicare i criteri qualificanti del rapporto, quali i tempi di riscossione degli interessi ed il regime finanziario adottato.

Ancora, prosegue la Corte, il piano di ammortamento sviluppato in regime composto – non dichiarato in contratto – a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e numero delle rate,  il monte interessi (prezzo del finanziamento)  è più alto e, di conseguenza sfavorevole al cliente rispetto all’applicazione del regime di capitalizzazione semplice; la differenza rappresenta il costo occulto che secondo la Cassazione SS.UU. del 12.05.2020, deve essere dichiarato in contratto ai fini di “ una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto del contratto “.

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse “impone” che il contratto preveda espressamente  il regime finanziario adottato e, con esso, il criterio di calcolo degli interessi trova autorevole espressione nella giurisprudenza della Suprema Corte , secondo cui ,  “ la mera indicazione di un “riferimento numerico” per il tasso di interesse può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto, ex art. 1346 c.c….ma – al contrario – il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabilesenza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’Istituto mutuante, anche quando individuato per relationem“.

Qualora non vengano dichiarati in contratto tali elementi, si ha nullità della clausola per  indeterminatezza del tasso  di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista  ad substantiam dall’art. 117, co. 4, TUB per gli interessi ultra-legali.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo previsto dal comma 7 dell’art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il cd. tasso BOT .

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Nell’esempio che si può visualizzare in immagine, la rata in capitalizzazione semplice (importo rata Ris) calcolata al tasso del 5% (TAN) è pari a 1557,71 euro, anzichè  di 1847,88 euro in capitalizzazione composta.

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