Pubblicato il 12 novembre 2020
APPLICAZIONE SALDO ZERO, QUALORA LA BANCA NON PROVI IL DEBITO PREGRESSO
Cassazione civile sez.1, sent. N. 23852, del 29 ottobre 2020, est. Falabella
Qualora manchi l’allegazione documentale che permetta di accertare l’esistenza di un credito o di un debito, la rideterminazione del rapporto dare avere tra le parti , dovrà procedersi con azzeramento del saldo iniziale.
Nelle controversie dei rapporti bancari di conto corrente, qualora a carico dell’intestatario del rapporto si riscontri la mancanza di una parte degli estratti di conto corrente a riprova del credito vantato dalla Banca ed il primo estratto rechi un saldo a debito del cliente, la proposizione di domande opposte, da parte di correntista e istituto di credito, implicherebbe che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.
In assenza tuttavia di elementi probatori volti ad accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, nonché in mancanza di ultronee allegazioni che permettano di accertare l’esistenza di un credito o di un debito, dovrà procedersi alla rideterminazione del rapporto dare avere tra le parti, con azzeramento del saldo iniziale del primo estratto conto disponibile.
“(…)Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l’incertezza al periodo non documentato, ciò che il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare – tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta; di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell’indebito, ove non risulti provato, anche con l’apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell’intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto). Tuttavia poiché, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto – in mancanza di prove quanto alle 6 movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto – che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale e dall’altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (…) Rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall’istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista e ciò per un ammontare necessariamente – indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacché in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza. Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell’evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato.(…)”