Pubblicato il 2 luglio 2020
IL REGIME DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DEVE ESSERE “SEMPLICE”
Tribunale di Lucca, sent. n. 476 del 10 giugno 2020, est. Fornaciari
In un contratto di finanziamento in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, non si può ricostruire in maniera univoca il metodo di calcolo dell’ammortamento, ed è in siffatti casi che il metodo da prendere in considerazione è quello basato sulla capitalizzazione semplice.

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Oggetto di causa è un mutuo fondiario, in relazione a tale rapporto Parte Attrice ha sostenuto la genericità previsionale in punto di determinazione del tasso di interesse.
La censura sulla genericità della previsione contrattuale in punto di interessi è fondata.
Il CTU incaricato, difatti ha accertato che le previsioni contrattuali non consentivano la ricostruzione in modo univoca del “metodo di calcolo dell’ammortamento”. Il contratto sottoscritto dalle parti pertanto, è in parte nullo con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato ex art. 117 del TUB al tasso minimo dei BOT.
“Il consulente tecnico d’ufficio operando i dovuti ricalcoli ha potuto riscontrare che in data 07/12/18, data in cui la Banca essendo cessato il pagamento delle rate, aveva comunicato la risoluzione contrattuale, la parte Attrice risultava a credito per una somma pari a euro 78.259,46. Somma determinata dal consulente tecnico effettuando un ricalcolo del piano in “capitalizzazione semplice”, unico metodo applicabile in assenza di specifiche previsioni contrattuali”.