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Pubblicato il 17 giugno 2020

REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTO E CELATA PRODUZIONE DI MAGGIORI INTERESSI

Tribunale di Roma sent.  n. 6897 del 5 maggio 2020 est. Colazingari

Segnalazione a cura dell’avv. Magazzeno  (Redazione Ex Parte Debitoris)

il Tribunale di Roma, pur negando la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, effettua un  riconoscimento di un anatocismo di tipo “finanziario”

 

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Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma, pur negando la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese (con riconoscimento, tuttavia, di un anatocismo di tipo “finanziario”), offre importanti spunti di riflessione sul piano della trasparenze degli obblighi informativi  cui il sistema bancario deve ispirarsi, avendo riconosciuto espressamente, nell’impiego del Regime Composto, una forma “nascosta” di capitalizzazione, capace di generare, “in modo celato ed ambiguo” maggiori interessi rispetto ad un regime a capitalizzazione semplice (previsto, come naturale dal nostro regime codicistico).

Si legge, nel corpo della sentenza: “ … la rata determinata con il regime composto risulterà maggiore dando luogo al pagamento di un montante piu’ elevato … rimanendo invariato il capitale da estinguere, il maggior valore della rata si ripercuote esclusivamente sul monte interessi del piano”. Ciò vuol dire che a parità di condizioni (capitale finanziato, durata, tan), il solo diverso regime di capitalizzazione prescelto (semplice o composto), incide sensibilmente sul totale degli interesse da pagare rappresentando il regime composto una modalità di computo chiaramente piu’ onerosa di quella semplice

E’ evidente, dunque, che non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si nega al mutuatario l’effettiva conoscenza e, quindi, l’informazione riguardante il  meccanismo applicativo degli interessi; il mutuatario, infatti, prevedendo l’applicazione di una rata costante è indotto a ritenere che non vi siano alternativepiu’ favorevoli per lo sviluppo del piano di ammortamentoignorando la circostanza che, la scelta del regime di capitalizzazione,incide sensibilmente sulla misura degli esborsi finali sopportati. Cio’ vuol dire che la volontà del consumatore in ordine alla conclusione del negozio risulta viziata e non formata liberamente

Risulta evidente che gli obblighi di trasparenza e informazione bancaria nonché la normativa in materia contrattuale relativa alla formazione del consenso impongono,  che nel contratto sia indicato espressamente  l’utilizzo del regime finanziario composto che comporta una notevole lievitazione degli interessi.

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