Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto del proprio rapporto di credito in conto corrente, anche in sede giudiziaria, fornendo per altro, la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. Non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dall’art.. 210, cod. proc. civ., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il correntista ha il potere di richiedere alla Banca, l’esibizione della documentazione relativa ad un proprio rapporto di Conto Corrente.
“(…) non potendosi convertire un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione(…) la richiesta di documentazione avrebbe dovuto essere accolta in quanto legittima”