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Pubblicato il 12 giugno 2020

ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA IL CORRENTISTA HA IL DIRITTO DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA

Cassazione civile, sez. III ord. n. 9198 del 19 maggio 2020

Il correntista sulla scorta della lettura dell’art. 119 tub quarto comma, ha sempre il diritto di richiedere all’Istituto di Credito la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, anche in  corso di causa e attraverso qualsiasi mezzo si mostri idoneo allo scopo.

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Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto del proprio rapporto di credito in conto corrente, anche in sede giudiziaria, fornendo per altro, la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. Non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dall’art.. 210, cod. proc. civ., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il correntista ha il potere di richiedere alla Banca, l’esibizione della documentazione relativa ad un proprio  rapporto di Conto Corrente.

“(…) non potendosi convertire un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione(…) la richiesta di documentazione avrebbe dovuto essere accolta in quanto legittima”

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