Pubblicato il 15 gennaio 2020
USURARIETA’ DEL TAEG ED APPLICABILITA’ DEL 1815 C.C.
Tribunale di Ivrea, Sent. n.1101/2019 del 23 dicembre del 2019, est. Balzani
Nel caso di specie Parte Attrice richiede l’applicazione dell’art. 1815 del c.c. per un contratto di finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio in cui è stata accertata l’usurarietà del TAEG
Parte Attrice lamenta della mancata inclusione nel calcolo del TAEG della polizza assicurativa.
La rideterminazione del tasso effettivo con inclusione della menzionata polizza, determinava un superamento della soglia usura per la categoria di finanziamento oggetto della controversia.
Bisogna rammentare che le cessioni di quote dello stipendio o salario devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego.
Nel caso in esame risulta pertanto pacifico che contestualmente alla stipula del finanziamento è stata sottoscritta la polizza assicurativa a garanzia del rischio supportato. Ed allora dando seguito ai principi menzionati non si può non tener conto dell’ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 22458 del 24 settembre 2018) secondo la quale la determinazione del tasso ai fini del giudizio, deve tener conto di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e spese sostenute, collegate all’erogazione del credito, principio immediatamente discendente dalla lettura dell’art. 644 del c.p.
E’ opportuno a tal proposito anche ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari nella versione introdotta dalla L. 108/96, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.
Sulla base delle ragioni illustrate, il Giudice definitivamente pronuncia:
“accertamento e dichiarazione di gratuità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia rispetto alla previsione contrattuale con conseguente condanna nei confronti della Parte Convenuta alla restituzione di 8.011,65 euro oltre agli interessi legali fino alla domanda del saldo”