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Pubblicato il 22 gennaio 2020

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI

A.B.F – Collegio di BARI, decisione n. 5861 del 25 febbraio 2019

Ringraziamo per la gentile segnalazione l’Avv.to Davis Eros Cotugno

I crediti per i quali è intervenuta la prescrizione, non debbono più essere segnalati alla centrale dei rischi e precisamente, non debbono più essere segnalati a partire dal mese in cui la prescrizione è maturata. L’intermediario che perseveri nell’erronea comunicazione è colpevole di grave atteggiamento omissivo

Parte Attrice, titolare di una ditta individuale continuava a riscontrare una segnalazione a sofferenza nei suoi confronti in precedenza effettuata dalla società, in qualità di cessionaria del credito derivante da un contratto di mutuo fondiario, poi dichiarato prescritto con sentenza emessa dal Tribunale di Locri e passata in giudicato il 12/11/2014.

La sentenza del Tribunale era nota all’intermediario, la pubblicazione della stessa è avvenuta il 12/12/2013 e da tale data, sia la società cessionaria che il servicer al quale il credito era stato ceduto, avrebbero dovuto attivarsi per cancellare la segnalazione con efficacia retroattiva sin dal 01/07/2006.

Essi, invece, hanno mantenuto un negligente comportamento omissivo violando: i canoni di buona fede e correttezza.

Si rammenta in questa sede che  la circolare della Banca d’Italia n. 139/91, stabilisce che  “i crediti prescritti non devono più essere segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata”, gravando sull’intermediario l’obbligo di comunicare dati esatti e aggiornati, con conseguente obbligo risarcitorio ai sensi dell’art. 15.

Quanto sovra esposto determina una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale delle società convenute (cessionaria del credito e servicer), con conseguente diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, derivante dal mancato accesso al credito e dagli svantaggi concorrenziali con altre imprese del settore; nonché del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione della reputazione personale e commerciale.

“(…)Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda alla cancellazione della segnalazione contestata a partire dal mese in cui la prescrizione è maturata. Dispone altresì che il medesimo intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché l’importo di € 300,00 per spese di assistenza professionale. (…)”

 

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