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Pubblicato il 27 febbraio 2019

LA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA RILEVA AI FINI DELL’USURA

Tribunale di Teramo, ordinanza del 21 febbraio 2019, Est. Pasquale Giovannucci

La valutazione di “costo promesso”, deve essere sempre effettuata ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Di fatti, ai sensi dell’art. 644 c.p.  si intendono usurari gli interessi, commissioni e spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento stesso in cui sono “promessi”.

E’ oramai orientamento consolidato della S.C. che ai fini della valutazione dell’usura, debbano essere considerati tutti costi legati al finanziamento anche se solo promessi.

Il costo per l’estinzione anticipata  deve essere necessariamente computato nel riscontro della usurarietà in quanto al vaglio della normativa anti-usura non debbono sottostare solo gli interessi convenzionali o moratori ma anche qualsiasi altro costo connesso al finanziamento, senza che per altro il fatto ivi ipotizzato si concretizzi.

Non appare per cui condivisibile la considerazione tale e per cui il costo per la clausola per estinzione anticipata vada considerato ai fini del calcolo del TAEG solo se effettivamente corrisposto, altrimenti sarebbe valorizzato solo il “dare” e non il “promettere”.

Bisogna ricordare che l’usura è un reato di pericolo con conseguenza che ai fini civilistici per il vaglio della stessa debbano essere considerati anche i costi eventuali del credito ossia quelli che si configurano in uno scenario eventuale e non fisiologico del rapporto.

“(….)Infine, l’eventuale usurarietà del costo ( espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) complessivamente promesso in pagamento in caso di estinzione e/o risoluzione del contratto, comporta la gratuità del contratto: come chiarito dalle S.U. , 19 ottobre 2017, n.24675, Est.De Chiara, “una sanzione ( che implica il divieto) è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art.1855,secondo comma,cod.civ.- pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n.108, Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art.644 cp “ , con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda il contratto in usura solo perché promesso, la conseguenza sanzionatoria ai sensi dell’art.1855, secondo comma, c.c. è la non debenza non del singolo interesse nominale, ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG(…)

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