Pubblicato il 6 marzo 2019
PROVA DEL CREDITO A CARICO DELLA BANCA
Cassazione Civile, sez. I, 16 Aprile 2018 n. 9365, Est. Terrusi
Qualora sia l’Istituto di credito a dover agire per ottenere il riconoscimento del credito in sede di fallimento, grava su di esso l’onere di produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del rapporto.

La Corte di Cassazione nuovamente conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la banca, non può in alcun modo sottrarsi all’onere della prova per sussistenza del proprio credito, neppure citando l’obbligo di conservare le scritture contabili per un periodo non superiore ai dieci anni.
Sostanzialmente l’Istituto bancario che si dichiari creditore, deve produrre gli estratti di conto corrente a partire dall’inizio del rapporto, dando integrale dimostrazione del credito vantato. Per cui lo stesso Istituto non può in alcun modo pretendere, solo perché non è in grado di produrre la documentazione necessaria, l’azzeramento del saldo in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente.
“(…) l’accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva ed integrale ricostruzione del dare e dell’avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, senza possibilità di a criteri presunti o approssimativi”